Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CARATE BRIANZA il 07/09/1958
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott.ssa NOME. COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di NOME COGNOME di remissione del debito in relazione alla cartella esattoriale 068 2019 00805674020130 per la somma di euro 286.709,08, relativa a spese processuali in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di Milano n. 407 del 9 febbraio 2022.
L’opponente percepisce una pensione di euro 3854 mensili ed ha lavorato continuativamente al 1977 al 2021, sicché è evidente che ha maturato un TFR considerevole. Il fatto che parte degli immobili siano di proprietà esclusiva della moglie non incide sulla significatività degli stessi in riferimento alla complessiva situazione economica del richiedente e sulle sue condizioni di vita, trattandosi di beni di sua proprietà, in parte rientranti nel patrimonio familiare, il cui valore non può dirsi irrisorio. A carico dell’opponente è stato accertato un riciclaggio per svariati milioni di euro, ed è inverosimile ed illogico ritenere che dalla complessa e articolata operazione di riciclaggio non abbia tratto alcun vantaggio. Peraltro, ben può chiedere una rateizzazione del debito.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa. I valori catastali degli immobili di cui il ricorrente è comproprietario con la moglie – e che consistono in una casa di abitazione con le pertinenze del box e posto auto – hanno valore modesto.
Gli altri immobili in proprietà della moglie sono di provenienza ereditaria, e quindi non ricadono in regime di comunione; la moglie, in più, ne è titolare nella misura di 2/9, per un valore approssimativo e complessivo di euro 15.000,00.
Il Magistrato, se avesse ritenuto carente questa documentazione, avrebbe dovuto disporre gli accertamenti necessari, adempimento a cui non ha dato corso; e ha travisato i contenuti della sentenza di condanna, affermando che è inverosimile che dalle operazioni di riciclaggio per le quali è intervenuta condanna il ricorrente non abbia tratto alcun vantaggio.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Magistrato non ha tenuto conto che il debito è particolarmente elevato e che, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente, è evidente che, se anche questi vendesse tutti i beni e attingesse a tutte le sue risorse, non riuscirebbe ad estinguere il debito.
Se pure richiedesse la rateizzazione del debito, dovrebbe corrispondere l’intera somma in massimo trenta mesi, con rate mensili di euro 10000 a fronte di una pensione lorda di euro 3854 per mese.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Magistrato ha omesso di valutare la condotta del ricorrente successiva alla commissione degli illeciti, che è stata costantemente regolare. Se ciò avesse fatto, avrebbe potuto ridurre l’importo del debito.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza ha correttamente preso in considerazione, per la complessiva valutazione delle condizioni economiche del ricorrente, e specificamente il trattamento pensionistico, il trattamento di fine rapporto di lavoro che, con coerenza logicq, ha ritenuto essere di consistenza tutt’altro che marginale in ragione del lungo periodo di esercizio di attività lavorativa, oltre che i beni immobili di cui il ricorrente è comproprietario con la moglie e i beni che risultano intestati a quest’ultima. Non contrasta, infatti, con il principio d personalità dell’obbligazione il riferimento, per la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, “alla situazione economica del nucleo familiare dell’interessato purché si accerti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sull condizioni economiche dell’interessato” – Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Rv. 275660 -. E sul punto il Magistrato ha, sia pure succintamente, motivato, rilevando che la proprietà esclusiva di alcuni beni in capo alla moglie del ricorrente non impedisce di tenerne conto siccome comunque rientranti nel patrimonio familiare.
Quel che, invece, il Magistrato mostra di non aver preso in esame, come si trae dalla significativa carenza di motivazione, è il rapporto tra l’entità del debito accumulato, sicuramente rilevante perché pari ad euro 286.709,08, e le possidenze economiche unitariamente considerate, e il cui valore non appare, sì come ricostruito nel provvedimento impugnato, proporzionato e tale da consentire di fare fronte al primo senza un significativo squilibrio del bilancio domestico – v Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018, Rv. 273974 -.
È stato affermato, nel solco di un consolidato orientamento interpretativo, che “il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall’art. 6 del d.P.R. 30
ma gg io 2002, n. 115, è inte g rato non solo q uando il so gg etto si trovi in stato di indi g enza, ma anche q uando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole s q uilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esi g enze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena” – v., anche, Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Rv. 253979 ; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Rv. 242445 -.
Occorre, q uindi, che il Ma g istrato rinnovi il g iudizio sulla domanda di remissione del debito, facendo applicazione del menzionato principio di diritto e q uindi focalizzando l’esame, al di là della o gg ettivamente poco si g nificativa eventualità della rateizzazione del debito, MIla sua inte g rale sostenibilità senza che ne restino pre g iudicate le elementari esi g enze di vita dell’interessato e del suo nucleo familiare.
L’ordinanza impu g nata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo g iudizio al Ma g istrato di sorve g lianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio al Ma g istrato di sorve g lianza di Milano.
Così deciso, il 7 novembre 2023.