Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/03/2023, il Magistrato di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME di rimessione del debito dovuto per spese legali. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Magistrato osservava che il COGNOME – già affiliato al disciolto sodalizio criminoso “RAGIONE_SOCIALE“, poi divenuto organico al clan “RAGIONE_SOCIALE“, e infine con ruolo apicale all’interno del clan “RAGIONE_SOCIALE” – era stato condannato, con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’assise d’appello di RAGIONE_SOCIALE, alla pena di 23 anni di reclusione per associazione a delinquere e omicidio, e che, da quanto riferito nell’informativa 21/02/2023 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non sussistevano elementi per far ritenere che si fosse dissociato o comunque allontanato dal contesto criminale di appartenenza: concludeva il Magistrato che conseguentemente non potesse ritenersi regolare la condotta del condannato.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione: si lamenta in particolare come il Magistrato abbia erroneamente desunto la non regolarità RAGIONE_SOCIALE condotta carceraria del COGNOME dall’assenza di rescissione con le condotte devianti del passato; il Giudice ha tuttavia omesso di valutare la condotta serbata dal condannato durante l’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena in istituto.
Del pari assolutamente carente risulta la motivazione del provvedimento impugnato per non avere argomentato in merito al requisito RAGIONE_SOCIALE disagiata situazione economica del richiedente.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIOCOGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che, se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta.
Quanto al primo dei due presupposti, l’analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie del richiedente con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione dell’istanza ovvero a periodi di tempo ad essa cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 35925 del 26/11/2014, dep. 2015, Boccafusca, Rv. 264612), rapportate all’entità del debito, e la. remissione può essere accordata quando, nonostante il debitore non versi in stato di assoluta indigenza, l’adempimento dell’obbligo verso l’Erario lo esponga al rischio di uno squilibrio nel bilancio personale, tale da cagionare l’impossibilità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita e da compromettere le possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell’interessato (Sez. 1, nr. 2932 del 3.06.1997, COGNOME, Rv. 207774; Sez. 1, nr. 14541 del 24.04.2006, COGNOME, Rv. 233939; Sez 1., nr. 5621 del 16.01.2009, COGNOME, Rv. 242445; Sez. 1, nr. 3737 del 15.01.2009, COGNOME, Rv. 242534).
Il requisito RAGIONE_SOCIALE condotta regolare va, poi, diversamente verificato, in quanto l’art. 6 d.P.R. 115/2002 distingue espressamente l’ipotesi in cui l’interessato non è stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono (comma 1) e quella in cui l’interessato è stato invece detenuto o internato per il titolo di riferimento (comma 2). Se il soggetto, dunque, abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, deve considerarsi il comportamento tenuto durante l’espiazione in “istituto” rapportato ai parametri di cui all’art. 30 ter, comma 8, dell’ordinamento penitenziario; se, invece, non sia stato ristretto si deve procedere alla valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta “in libertà”; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l’analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, COGNOME, Rv. 260541; Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252292; Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, nr. 14663 del 18/03/2008, COGNOME, Rv. 239909).
In entrambe le ipotesi la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo, Rv. 252576).
La giurisprudenza di legittimità ha poi spiegato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione del suddetto beneficio, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità RAGIONE_SOCIALE condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, COGNOME, Rv. 281753 – 01 ; Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 – 01). È stato precisato che l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato RAGIONE_SOCIALE sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez.
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1, n. 18686 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243781 – 01); e che, in tema di remissione del debito, avendo l’art.56 dell’ordinamento penitenziario previsto come unica condizione per la concessione del beneficio (oltre alle disagiate condizioni economiche), solo la regolarità RAGIONE_SOCIALE condotta, da valutarsi secondo i parametri di cui all’ultimo comma del precedente art.30 ter (in base ai quali la condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione, ha “manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali”), dev escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione, quella costituita da un ravvedimento del soggetto, quale desumibile da una postuma ammissione delle sue responsabilità (Sez. 1, n. 34102 del 06/07/2001, COGNOME, Rv. 219756 – 01)
Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il provvedimento impugnato non ha fatto corretta interpretazione ed esatta applicazione, in quanto, nulla argomentando sulle disagiate condizioni economiche, ha completamente pretermesso la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta dal COGNOME durante la detenzione.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12/01/2024