Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette sentit le conclusioni del PG 7; —– , t-.c . x GLYPH u, -, ‘\3 n N Q -N GLYPH r f GLYPH ‘ z 5 5 ) n .S.SV-
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria – provvedendo, in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 666, 667 comma 4, e 678 comma 1-bis, cod. proc. pen., sull’istanza di remissione del debito per spese di giustizia avanzata da NOME COGNOME – la respingeva, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche.
Detto Giudice richiamava, in proposito, l’entità dei redditi ascrivibili all’in nucleo familiare dell’istante (composto dallo stesso e dalla madre, NOME COGNOME), derivanti dall’esercizio di attività lavorativa d’impresa e dalla pension ritenuti idonei a permettere agevolmente l’adempimento, se del caso previa rateizzazione, a fronte del quantificato importo di 9.903, 70 euro.
Ricorre per cassazione il condanNOME, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unica articolata censura, la violazione degli artt. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen.
Evidenzia il ricorrente che le disagiate condizioni economiche, presupposto del beneficio, non coincidono con l’assoluta indigenza, ma consistono in una seria difficoltà a far fronte al debito, tale da comportare un considerevole squilibrio de bilancio domestico, precludere il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita e compromettere il reinserimento sociale.
Sicché il Giudice di merito, nell’affermare l’assenza del requisito in parola, avrebbe fatto arbitrario riferimento alle sostanze economiche di soggetti diversi dall’obbligato e, segnatamente, sulla madre; avrebbe inoltre trascurato di considerare che il pagamento della somma indicata nell’originaria cartella di pagamento avrebbe determiNOME uno scompenso economico di portata tale da incidere sulle residue possibilità di assolvere alle primarie esigenze di vita. Giudice di sorveglianza avrebbe reso una motivazione meramente apparente, siccome limitata all’elencazione dei redditi del nucleo familiare.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 giugno 2024, ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, deve essere respinto.
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L’ordinanza impugnata non incorre, infatti, nel vizio di violazione di legge denunciato, posto che – nel valutare il requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere – il Giudice ha fatto riferimento alla situazione dell’intero nucleo familiare dell’interessato, essendo ciò consentito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Corso, Rv. 275660; Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, COGNOME, Rv. 252923), previa concreta valutazione dell’effettiva incidenza delle risorse familiari in discors sulle condizioni individuali di vita del condanNOME.
Il Magistrato di sorveglianza si è, dunque, correttamente posto nel solco dell’indicato principio, avendo ravvisato – sulla base di specifici element informativi, forniti dai competenti uffici finanziari e all’esito di un apprezzamen non implausibile del loro contenuto – un quadro, reddituale e patrimoniale, pienamente capiente e presuntivamente valevole come indice di ricchezza complessivo del nucleo e di ciascuno degli anzidetti componenti.
Ha, in particolare, avversato la tesi del condanNOME secondo la quale la pensione della sìg.ra COGNOME fosse funzionale al soddisfacimento delle esigenze degli altri figli della stessa, chiarendo che il ricorrente risulta l’unico sogg convivente con la madre, laddove gli altri germani hanno creato un nucleo autonomo. Ha, poi, indicato gli importi derivanti dalle retribuzioni per attivi lavorativa di NOME, concludendo – con motivazione per nulla apparente – che la totale autonomia economica della madre convivente e la presenza di redditi da lavoro del condanNOME imponeva di ritenere esistente una situazione di non indigenza, certamente idonea a fronteggiare, sia pur con accorgimenti rateali, l’entità del debito.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, l’11 luglio 2024