Reiterazione Criminosa: Quando la Condotta Passata Nega la Pena a Domicilio
L’accesso alle misure alternative alla detenzione è un tema centrale nel diritto penitenziario, bilanciando le esigenze di sicurezza sociale con quelle di risocializzazione del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una prognosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione criminosa, basata su specifici comportamenti passati, può legittimamente precludere la concessione della pena da eseguirsi a domicilio. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali sulla valutazione che i giudici devono compiere.
Il Caso: Dalla Richiesta di Pena a Domicilio al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un condannato di poter scontare la propria pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi della L. 199/2010. Tale istanza era stata inizialmente respinta dal Magistrato di sorveglianza e, successivamente, anche dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo.
Il Tribunale, pur correggendo un errore di valutazione del primo giudice, aveva comunque concluso per l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del richiedente. Il condannato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, contestando la valutazione negativa ricevuta.
La Valutazione del Pericolo di Reiterazione Criminosa
Il cuore della decisione, sia del Tribunale di sorveglianza che della Cassazione, risiede nella valutazione del pericolo di reiterazione criminosa. Questo concetto non è astratto, ma deve ancorarsi a elementi concreti e specifici. Nel caso in esame, i giudici hanno posto l’accento su due episodi gravi e significativi del passato del condannato:
1. L’abbandono della comunità dove si trovava in affidamento in prova, rendendosi di fatto irreperibile.
2. L’evasione dalla detenzione domiciliare in una precedente occasione.
Questi comportamenti sono stati interpretati come una chiara manifestazione di inaffidabilità e di tendenza a sottrarsi ai controlli dell’autorità giudiziaria. Di fronte a una simile ‘continua condotta trasgressiva’, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione logica e coerente, che sussistesse una possibilità concreta che il soggetto potesse commettere altri delitti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha confermato l’operato del Tribunale di sorveglianza. Gli Ermellini hanno sottolineato che la motivazione della decisione impugnata non era né manifestamente illogica, né mancante, né contraddittoria. Al contrario, essa si basava su ‘specifiche e motivate ragioni’ che giustificavano l’esclusione della misura alternativa.
Il ricorrente, dal canto suo, non ha fornito argomenti capaci di ‘infirmarne la tenuta’, ovvero di smontare la logicità del ragionamento del giudice. Il ricorso è stato quindi considerato privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla pericolosità sociale deve essere puntuale e riferita non a reati generici, ma alla possibilità qualificata che il condannato commetta ‘altri delitti’.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito del giudizio è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva del diniego della detenzione domiciliare, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione ‘irrituale’ e manifestamente infondata, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la condotta tenuta durante l’esecuzione di precedenti misure alternative è un biglietto da visita fondamentale per il futuro. Trasgressioni gravi come l’evasione o la violazione delle prescrizioni rendono estremamente difficile, se non impossibile, ottenere la fiducia dello Stato per nuove opportunità di reinserimento fuori dal carcere.
Una precedente evasione dalla detenzione domiciliare può impedire di ottenere nuovamente la stessa misura?
Sì, la Corte ha confermato che una condotta trasgressiva passata, come l’evasione e l’abbandono dell’affidamento in prova, è un elemento decisivo per formulare una prognosi negativa sul pericolo di reiterazione criminosa e, di conseguenza, negare la misura.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le argomentazioni presentate non sono in grado di contestare efficacemente la logicità e la correttezza della decisione impugnata. In questo caso, gli argomenti del ricorrente sono stati ritenuti incapaci di ‘infirmarne la tenuta’.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43582 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avve provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stata dichiar inammissibile l’istanza di applicazione della esecuzione della pena a domicilio, ai sensi legge 26 novembre 2010, n. 199;
Letta la memoria difensiva;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza – dopo aver corretto l’errata affermazi Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto il fallimento dell’affidamento in prova quale pregiudicante ex art. 58 quater legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) – ha comun motivato adeguatamente le ragioni dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevol punto di assenza di pericolo di reiterazione criminosa;
ricordato la motivazione del Tribunale dev’essere riferita, al fine di escludere la m esecutiva, in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qu («concreta») che il condannato commetta altri delitti (e non, genericamente, reati) e sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha valorizzato la continua condotta trasgre dell’istante che ha abbandonato la comunità ove era in affidamento in prova, rendendo irreperibile, e che è evaso dalla detenzione domiciliare; sicché – con motivazione manifestamente illogica – ha inferito la sussistenza del pericolo di reiterazione suddetto;
ritenuto che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ri non contrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricor deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazi cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equ determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presid nte