Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49084 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49084 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo violazione di legge per insussistenza dei presupposti giuridici del reato contestato, essendo stato rilasciato all’imputato regolare permesso di soggiorno il che comporta l’automatica cancellazione di qualunque provvedimento di espulsione emesso a suo carico
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte – con congrua motivazione – in sede di merito.
Deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d’appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando, da un lato come il provvedimento di espulsione emesso nei confronti dell’imputato fosse stato emanato con la sussistenza di tutti presupposto di legge, e non fosse mai stato impugnato dall’interessato; la successiva modifica della situazione di fatto, in capo allo straniero, divenuto padre di figlia italiana, legittimante richiesta di ricongiungimento famigliare e rilascio di un permesso di soggiorno, presupponeva una richiesta di reingresso ma non già un reingresso autonomo (e quindi illecito) avvenuto senza autorizzazione alcuna.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/09/2023