Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/07/1990
avverso l’ordinanza del 22/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini che, decidendo sull’istanza difensiva finalizzata all’autorizzazione dei colloqui in presenza tra il ricorrente, detenuto in carcere, NOME COGNOME la convivente, la figlia, la madre e la sorella, e colloqui telefonici con la sola convivente, l’ha accolta imponendo la registrazione.
Ricorre per cassazione il detenuto, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME che si affida a due motivi tra loro correlati, enunciati
nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
Deduce, in sintesi, il ricorrente, violazione di legge penale e dell’art. 111 co. 7 Cost., nonché nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al provvedimento del GIP che, pur autorizzando COGNOME – quale soggetto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere – ad avere colloqui con i familiari, ne ha disposto ‘la registrazione’ , senza argomentare in ordine alle ragioni di tale restringimento del diritto del detenuto a mantenere rapporti con gli stretti congiunti, in assenza di ragioni processuali e in violazione del diritto all’intimità nella declinazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024; peraltro, provvedendo inaudita altera parte , non avendo acquisito il parere del P.M., invece obbligatorio, così incorrendo nella violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente all’ordine di registrazione dei colloqui.
1.Preliminarmente, deve darsi atto della ammissibilità dell’impugnazione avverso i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, i quali, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 – 01), pur non essendo appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari ( Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514).
Inoltre, va dato atto che è stata correttamente individuata la competenza a decidere del giudice per le indagini preliminari, in capo al quale sussiste, in tale fase, una competenza funzionale ed inderogabile ai sensi dell’art. 18 u.c. dell’Ordinamento Penitenziario (Sez. 1, n. 38048 dei 06/07/2017, COGNOME, Rv. 270976).
Ciò premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato – del tutto privo di qualsivoglia argomentazione giustificativa della decisione – affidandosi a una unica espressione ( ‘V^ si autorizza con registrazione’), non si sottrae alla valutazione di contrasto rispetto ai requisiti minimi del provvedimento giurisdizionale, come individuati dall’art. 125 comma 3, cod.proc.pen. a pena
di nullità (cfr. Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015 (dep. 2016 ) in motivazione, par. 3)
La nullità del provvedimento impugnato discende, altresì, dalla considerazione che la registrazione imposta con il provvedimento impugnato è vietata per i colloqui de visu (salvo il ricorso all’intercettazione ritualmente autorizzata), e può essere imposta dall’autorità giudiziaria esclusivamente per la corrispondenza telefonica, con adeguata motivazione.
4.2. Invero, quella che viene in rilievo è una limitazione di una libertà inviolabile, che trova fondamento nell’art. 15 Cost., il quale garantisce, come è noto, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, prescrivendo che ogni limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
4.1. I colloqui, in presenza e telefonici, dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 ss. del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.
4.1.1. L’art. 18 dell’O.P. prevede che i colloqui de visu a cui sono ammessi i detenuti si svolgano in apposti locali ‘sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia’. Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori è finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui. In giurisprudenza, si è affermato che è solo consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse ( Sez. 6, n. 3932 del 28/11/2008 (dep. 2009 ) Rv. 242524.)
4.1.2. Quanto alla corrispondenza telefonica, l’art. 39 del regolamento, mentre prescrive che, per le conversazioni telefoniche dei detenuti o internati per i reati indicati nell’art. 4bis dell’O.P. è ‘sempre disposta la registrazione’, per i detenuti in regime ordinario, prevede che l’Autorità giudiziaria ‘può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate’.
5.Nel caso di specie, il G.I.P., non solo, come si è premesso, ha omesso qualsivoglia motivazione giustificativa della restrizione delle libertà del detenuto, ma si è anche determinato in violazione di legge, adottando un generalizzato ordine di registrazione, comprensivo sia dei colloqui de visu che delle conversazioni telefoniche, con il quale ha imposto delle condizioni al pieno esercizio del diritto di incontro ( per cui la registrazione non è mai
consentita) e limitando il diritto del detenuto di effettuare colloqui telefonici senza esplicitare alcuna argomentazione.
5.1. Giova aggiungere che l’onere motivazionale – relativamente al solo diritto per cui sono consentite limitazioni, ovvero ai colloqui telefonici – si profila tanto più stringente ove si consideri che, nel caso di specie, la richiesta formulata dal detenuto aveva riferimento alle conversazioni telefoniche con la sua convivente, ciò che chiama in causa anche la libertà di esprimere, mediante tale modalità comunicativa, affetto e intimità, cosicchè una ingiustificata compressione della libertà del detenuto, senza indicazione delle ragioni per cui si è ritenuta essere giustificata dal mero status detentionis , si risolve in una lesione della dignità della persona (cfr. sentenza Corte cost. n. 10/2024).
6.Quanto detto radica la nullità del provvedimento, assorbendo anche il motivo sulla mancanza di contraddittorio con il P.M. , e conseguendone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto all’ordine di registrazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di registrazione dei colloqui autorizzati.
Così deciso in Roma, 29 maggio 2025