Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50846 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50846 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: luatIX cc) U0.4:t C-iegrt2VA q LO COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, avverso l’ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di NOME COGNOME, in ordine all’istanza finalizzata a detenere, in via permanente, il dispositivo di lettura musicale già autorizzato. A fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il controllo sull’integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione delle perquisizioni ordinarie all’interno della cella, senza che si renda necessario l’impiego di particolari risorse umane e materiali; si tratterebbe, infatti, di accertamento di immediata percezione, in quanto limitato – alla stregua di quanto affermato dalla Direzione dell’Istituto carcerario – alla verifica della permanenza del sigillo apposto, sulle aperture del dispositivo, tramite colla a caldo. La necessità del ritiro del lettore CD neppure sarebbe giustificata dall’esigenza, rappresentata dal Dipartimento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, di evitare il pericolo che durante le ore notturne – il detenuto ne faccia un uso non consentito. Invero, analoga disposizione non è prevista per gli altri dispositivi elettronici che si trovano nella disponibilità del detenuto (la televisione e il telecomando), pure potenzialmente oggetto di manipolazione in orario notturno, durante il quale comunque la vigilanza penitenziaria è sempre garantita. Poiché il ritiro prolungato dell’oggetto non sarebbe imposto da reali esigenze di sicurezza, la limitazione risulterebbe meramente afflittiva.
Ricorre avverso l’ordinanza l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.at . cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sotto plurimi profili. Il provvedimento, invero, non ha considerato come il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD e di CD musicali non incida sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all’Amministrazione penitenziaria regolamentare; non possono però essere ignorate le esigenze sottese al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, soggetti a tale regime, mantengano i contatti con le organizzazioni di appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’eccesso di potere che vizia il
provvedimento impugnato, dal momento che – in punto di previsione di fasce orarie, per l’utilizzo del lettore di compact disk il Tribunale sarebbe andato oltre l’ambito consentito, trattandosi di un vaglio circoscritto alla non manifesta irragionevolezza dell’esercizio del potere discrezionale, conferito dalla legge all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria. Si ribadisce, altresì, che la limitazione dell’impiego del lettore CD alle ore diurne, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non è meramente afflittiva, essendo funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare indebitamente della minorata difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, durante le ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, a mezzo della quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha chiarito l’incidenza, sul diritto de detenuto, della limitazione in esame; neanche può evincersi se tale limitazione sia, in concreto, espressione di una irragionevole disparità di trattamento, tra i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti ordinari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso come – in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen. – sia da ritenersi legittimo il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, che esprima un diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, allorquando – per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali – non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME, n.m.). Il Giudice di sorveglianza, dunque, è chiamato a verificare puntualmente che l’impiego – pure in termini generali non precluso dalla normativa vigente – non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, al fine di garantire il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Resta infatti centrale, proprio in ragione della natura stessa di detto regime, l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti, tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento.
2.1. In vista del raggiungimento del suddetto obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di
evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, accanto all’astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezz la loro diretta incidenza sull’organizzazione dell’istituto penitenziario, in termini di impiego delle risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
2.2. Questa Corte ritiene dunque opportuno ribadire la necessità – di carattere prioritario rispetto alla possibilità di riconoscere al detenuto l’utilizzo di compact disk e relativi lettori ad uso ricreativo – di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti, a carico dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime detentivo differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
Tanto premesso – al fine del corretto inquadramento teorico della dedotta questione – non vi è chi non rilevi come il presente procedimento non abbia ad oggetto l’astratto diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk, già accordato dalla magistratura di sorveglianza, bensì le modalità di esercizio di tale diritto e, segnatamente, la possibilità per il detenuto di detenere tale dispositivo in orario notturno. Le doglianze che sono sic et simpliciter inerenti all’utilizzo del lettore musicale e dei CD, pertanto, sono inammissibili, non vertendo esse sull’oggetto specifico del presente procedimento; questo, infatti, attiene esclusivamente alla legittimità del possesso del dispositivo elettronico, anche nelle ore serali e notturne.
Questa Corte, inoltre, ha ripetutamente spiegato come il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto”, che risultino incise da condot dell’RAGIONE_SOCIALE che si appalesino violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio”. I presupposti essenziali di tale strumento, dunque, sono costituiti dalla sussistenza – in capo al detenuto – di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, che si ponga con tale
posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907).
4.1. È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggettivi del persona, anche quale diretta conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, volti a disciplinare la vita negli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che – ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità – impattano legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532).
4.2. A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
4.3. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) ha natura prettamente organizzativa e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo.
5- . L’ordinanza impugnata, avendo pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi, deve essere annullata l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, datata 13/07/2022.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza 13/07/2022 del Magistrato di sorveglianza dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.