Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10538 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI, RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE; sentita la relazione del AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il reclamo del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio 1975, n. 354, di NOME COGNOME, detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., ha disposto che l’RAGIONE_SOCIALE consenta al COGNOME di effettuare, ove richiesto, colloqui visivi mensili mediante videochiamata con il nipote NOME COGNOME e con il genero NOME COGNOME, entrambi detenuti allo stesso regime in istituti diversi.
Riportato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e dato atto che NOME COGNOME aveva ottenuto dall’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila un provvedimento favorevole allo svolgimento di colloqui telefonici mensili con lo zio NOME COGNOME, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che non erano emerse problematiche di sicurezza ostative, nØ condotte a rischio degli interlocutori si erano palesate in occasione dei colloqui telefonici effettuati. Rammentato che le richieste di colloqui telefonici dei detenuti devono essere generalmente accolte dall’amministrazione, in ossequio alla circolare del 2 ottobre 2017 del RAGIONE_SOCIALE, salvo che dal parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE competente o da altri elementi acquisiti emergano preminenti esigenze di sicurezza che sconsiglino i contatti, i giudici RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza hanno ritenuto inidonee ad integrare concreti e rilevanti elementi ostativi le circostanze prospettate nel parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Napoli in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di
appartenenza e alla recente adozione di provvedimenti restrittivi RAGIONE_SOCIALEa libertà personale nei confronti di numerosi soggetti ritenuti affiliati.
Avverso l’ordinanza ricorre l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Cagliari per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, articolando cinque motivi, tramite i quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali.
2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto al detenuto una facoltà generalizzata di effettuare colloqui con i familiari sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen., in assenza di un pregiudizio attuale e grave all’esercizio di un diritto soggettivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 6, lett. b) , Ord. pen.
2.2. Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia calibrato le esigenze di sicurezza sul comportamento individuale del detenuto, senza valutare l’intero contesto criminale di riferimento, in relazione a quanto evidenziato nel parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli.
2.3 Con il terzo motivo denuncia l’omesso bilanciamento dei valori in gioco, avuto riguardo alle finalità di sicurezza perseguite dal regime differenziato speciale, all’appartenenza dei congiunti RAGIONE_SOCIALE‘instante alla medesima associazione criminale con ruoli di rilievo, al momento di criticità RAGIONE_SOCIALEa congrega per effetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni di polizia eseguite.
2.4 Con il quarto motivo censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo allo svolgimento di pregressi colloqui telefonici tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso dei quali non si erano manifestate criticità.
2.5 Con il quinto motivo sottopone a critica il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui ha ritenuto le modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui idonee a neutralizzare i pericula per la sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondati gli articolati motivi di censura.
Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 -bis Ord. pen., legato da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione RAGIONE_SOCIALEa relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna RAGIONE_SOCIALE‘istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).
In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamento del regime detentivo speciale, si Ł sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De NOME, Rv. 287288 – 01).
In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si Ł affermato il principio di diritto, secondo cui deve tenersi conto, in applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alla Circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, n. 31634
del 24/06/2022, Rv. 283496 – 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione».
Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui, la Circolare del RAGIONE_SOCIALE richiede lo svolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul diritto al colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentire agevolmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche, sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, una volta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, n.m.).
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non si conforma alle richiamate indicazioni giurisprudenziali.
Nel confermare la decisione del Magistrato di sorveglianza, in ragioneRAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di esigenze di sicurezza ostative, oblitera, con motivazione apodittica, le situazioni di pericolosità attuali e concrete prospettate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli, ricondotte dall’autorità inquirente alla posizione apicale di NOME COGNOME nel clan RAGIONE_SOCIALE e alla persistente operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione, conclamata da recenti operazioni di polizia che hanno attinto numerosi affiliati: come già osservato da questa Corte, Ł notorio che simili operazioni, disarticolando i vertici RAGIONE_SOCIALE‘associazione, creano la necessità di una sua ricostituzione, RAGIONE_SOCIALEa individuazione di nuovi rappresentanti e RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEe strategie necessarie per mantenere o ripristinare il controllo sul territorio (così Sez. 1, n. 21558 del 26/03/2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, n. m.).
L’ordinanza impugnata non ha operato un effettivo bilanciamento tra il diritto del detenuto all’affettività e al mantenimento dei rapporti familiari e le esigenze di sicurezza, in costanza RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione del COGNOME a un regime penitenziario specificamente rivolto a impedire contatti tra appartenenti alla medesima organizzazione criminale, obiettivo che finisce per essere ancor piø svilito dalla concessione di una generalizzata facoltà di svolgere colloqui, a richiesta, coi congiunti sottoposti al regime speciale, pur nei limiti di cui all’art. 41 bis , comma 2 quater , Ord. pen.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME