Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49252 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: g n rettiz 3 3 COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/05/2022, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e in atto sottoposto al trattamento differenziato di all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla possibil svolgere – in sostituzione dei colloqui visivi – videochiamate RAGIONE_SOCIALE durata di un con i propri familiari.
1.1. A fondamento dell’istanza, il detenuto aveva posto esclusivamente il dato rappresentato dalla notevole distanza, intercorrente fra il luogo di detenzione e quello di residenza dei familiari; questi ultimi, pertanto, si sareb visti costretti ad effettuare – in occasione di ciascun colloquio – un esten viaggio di circa duemila chilometri, fra andata e ritorno. La competente Direzion penitenziaria si era espressa in senso sfavorevole all’accoglimento del reclam evidenziando come – per ciò che attiene agli internati sottoposti al reg detentivo differenziato suddetto – la possibilità di effettuare gli invocati coll distanza, in via sostitutiva, postulasse la sussistenza di una situazione di ogge impossibilità, rispetto allo svolgimento dei colloqui in presenza.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza Trieste ha accolto il reclamo presentato dal detenuto, ordinando al amministrazione penitenziaria di consentire al COGNOME di effettuare, median videochiamata, il colloquio telefonico mensile, al quale egli abbia diritto ai dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., attraverso l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE piattaforma certificata DGSIA e nell’osservanza delle cautele previste, tanto ne Circolare RAGIONE_SOCIALE Direzione generale detenuti e trattamento n. 0031246.0 de 30/01/2019, quanto nell’art. 16.2 RAGIONE_SOCIALE Circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017 applicate a entrambe i colloquianti.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE giustizia, in persona del Minist p.t., a mezzo dell’Avvocatura dello Stato nella persona dell’AVV_NOTAIO deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limi strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazion dell’art. 69, sesto comma, lett. b), nonché degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. L’ordinanza incorre in una fallace lettura dei principi dettati dalla giurispruden legittimità, ponendosi in una situazione di netto contrasto con le decis ordinariamente assunte in sede di merito, laddove si ritiene legittima la rich dì videocolloqui, esclusivamente laddove siano vigenti le limitazioni al circolazione. La facoltà di svolgere i colloqui tramite il videocollegamento, in rea
non deve essere correlata alla formale persistenza dello stato di emergenz sanitaria – che peraltro, ormai, è cessata anche dal punto di vista formale – b alla sussistenza di un effettivo divieto di circolazione, che sia tale da i materialmente ai familiari del detenuto di raggiungere il luogo nel quale è detenu il congiunto. Altra situazione oggettiva, atta a legittimare l’effettuazion colloquio a distanza, è la sussistenza di problematiche legate alla salute congiunti del detenuto; ciò a patto che anche tali difficoltà rivestano un carat impeditivo, rispetto alla possibilità di effettuare il trasferimento fisico fino a di detenzione.
GLYPH Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Erra la decisione impugnata, in primo luogo, nel ritener irragionevole l’esclusione dei detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 4 Ord. pen., dalla generale disciplina dei colloqui mediante videocollegamento viepiù in considerazione dell’avvenuta proroga – sino al 31/12/2022 – di ta disciplina, senza differenziazione in relazione alla tipologia stato detentivo, op dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge febbraio 2022, n. 25. Ulteriore errore si annida, del resto, nel rilievo secon quale l’Amministrazione penitenziaria sarebbe stata tenuta a dedurre concrete specifiche e motivate esigenze, oggettivamente ostative rispetto alla possibilit effettuazione di colloqui in videocollegamento. Sussistono sia la lacu motivazionale, sia il denunciato errore di diritto, vertente sull’interpretazione disciplina in materia di videochiamate, nel caso di detenuti soggetti al reg differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.; il provvedimento impugnato, infatti, non chiarisce le ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta impossibilità – o, quantomeno, RAGIONE_SOCIALE gravis difficoltà – di effettuare i colloqui in presenza, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE situa pandemica al tempo esistente. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.
Questa Corte si è ripetutamente pronunciata, in ordine alla tematica inerente ai colloqui a distanza, con riferimento a detenuti assoggettati a re differenziato. In chiave di estrema sintesi, si può allora ricordare come il colloquio sia uno strumento ammesso dalla vigente normativa, in relazione anche ai soggetti che si trovino detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.
2.1. La possibilità di accedere a tale modalità di effettuazione dei colloq attraverso forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo
modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte medesimo regime ex art. 41-bis Ord. pen., postula la sussistenza di una pluralità di requisiti, rappresentati anzitutto dall’esistenza di una situazione di impossi – o almeno, di gravissima difficoltà – all’effettuazione dei colloqui in pre (situazione in ordine alle quali ci deve essere, nel provvedimento che autoriz tale modalità di colloquio, una congrua motivazione); il colloquio a distanza de svolgersi, inoltre, nel rispetto tanto delle esigenze di sicurezza inerenti al caso concreto, quanto del principio di proporzionalità.
2.2. Numerosi sono infatti gli arresti di questa Prima sezione, laddove precisato come debba essere riconosciuta al detenuto sottoposto a regime differenziato la possibilità di effettuazione dei colloqui, nel caso in cui ricor situazione di impossibilità – ovvero di gravissima difficoltà, risp all’effettuazione del colloquio in presenza (così Sez. 1, n. 7654 del 12/12/20 Trigila, Rv. 262417 e Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279577; Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 283652; Sez. 1, n. 19290 de 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221) e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. In tali pronunce, si è ritenuto che il profilo RAGIONE_SOCIALE sicurezza comunicazioni – da intendere nel senso RAGIONE_SOCIALE impossibilità di intromissione, opera di terzi non autorizzati – fosse garantito, come previsto per i det appartenenti al circuito di “alta sicurezza”, dunque non sottoposti al reg differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., dalla previsione di effettuazione del colloquio da altro carcere, ubicato in prossimità dei luoghi di residenza dei famili attraverso l’accesso a piattaforma “certificata”. Tale linea ermeneutica è qu consolidata, nel ritenere che – al ricorrere delle sopra sviscerate condizioni accordarsi anche al soggetto sottoposto a regime differenziato la possibilità effettuare il colloquio a distanza con il familiare, attraverso le suddette mod operative ed al ricorrere delle sopra enunciate condizioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Giova peraltro ricordare come sia ormai mutato il precedente e noto quadro pandemico, essendo venuto meno lo stato di emergenza, dichiarato a causa del diffondersi a livello globale del virus SARS-CoV-2; sono ormai caduti, infatti, sia i più stringenti limiti alla libertà di circolazione, quanto il persi generale raccomandazione alla limitazione degli spostamenti.
3.1. Nel caso di specie, la causa petendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta di colloqui visivi, sostitutivi dei colloqui in presenza, non era infatti rappre dalla sussistenza di divieti correlati alla pandemia da COVID-19, bens esclusivamente dalle difficoltà di raggiungimento del luogo di detenzione de COGNOME, legate alla grande distanza chilometrica intercorrente, rispetto ai lu di residenza dei congiunti.
3.2. Il provvedimento impugnato, in conclusione, non si confronta adeguatamente con la tematica attinente alla sussistenza del necessario requisito RAGIONE_SOCIALE impossibilità – o almeno, RAGIONE_SOCIALE gravissima difficoltà – all’effettuazione di colloqui in presenza; trattasi, come sopra ampiamente chiarito, di uno dei requisii pretesi dalla vigente normativa, affinché il detenuto assoggettato al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. possa accedere all’effettuazione dei colloqui a distanza, nei modi suddetti.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si procederà all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste, che si atterrà – nel nuovo giudizio – ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.