Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42313 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42313 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo di NOME COGNOME (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto riguardante il diniego di autorizzazione all’utilizzo di una radio p ascoltare i canali AM ed il canale FM RadioRai 2, osservando che il condannato poteva comunque ascoltare il canale RadioRai 2 con il televisore mediante l’utilizzo di auricolari che lo stesso detenuto, nel corso della udienza, ha dichiarato essergli stati restituiti, talché doveva escludersi la violazione di qualsiasi diritto del ricorrente;
Considerato, altresì, che il Tribunale, in modo coerente, GLYPH ha rilevato che per i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. è ammesso – per ragioni di sicurezza unicamente l’ascolto di canali radio AM e di canali radio della RAI e che, a causa di una schermatura del reparto ove è ristretto il COGNOME, i canali AM non possono essere raggiunti e che, pertanto, l’utilizzo del televisore permette l’ascolto dell’unico canale r concretamente raggiungibile;
Rilevato, pertanto, che con motivazione non manifestamente illogica è stata esclusa la violazione di un diritto soggettivo del ricorrente, non potendo esso riguardare l’utiliz della radio per ascoltare un canale che può essere raggiunto con il televisore e gli auricolari;
Considerato, quindi, che la mancata consegna della radio non si pone in contrasto con i diritti fondamentali del detenuto, essendo, invece, giustificata con le esigenze d sicurezza connesse alla sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di vita del detenuto e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del
ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.