Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 448 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 9.11.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da COGNOME NOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., previa disapplicazione di ordini di servizio di contrario avviso, aveva disposto che la Direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto consentisse all’interessa l’acquisto di un supporto per ascoltare CD musicali e di questi ultimi, secondo l’art. RAGIONE_SOCIALEa circolare DAP del 2 ottobre 2017, nonché l’utilizzo degli stessi durante permanenza nella camera detentiva.
Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica,e il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 40 d.P.R. 230/2000, 87 Ord. Pen. e 14 RAGIONE_SOCIALEa circolare 2 ottobre 2017.
E’ stato, in proposito, osservato che l’art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, norma di porta generale, limiterebbe l’uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, pr autorizzazione del direttore di istituto; che, per i reparti ex art. 41-bis Ord. Pe materia sarebbe ulteriormente disciplinata dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa circolare dipartimentale, senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forn dall’RAGIONE_SOCIALE, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio, particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario, l’utilizzo dei lettori digitali; che tale regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall’ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei a escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entr in istituto oggetti vietati e pericolosi.
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. Pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Al riguardo, è stato rappresentato che il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regim penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
La questione relativa ai limiti (di ordine generale ovvero specificamente riferiti posizione dei detenuti in regime penitenziario differenziato) alla possibilità, per i dete di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono i CD, al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici è stata più affrontata da questa Corte, che, con particolare riferimento ai detenuti ex art. 41-bis Ord. Pen., ha affermato che “in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar 41-bis Ord. Pen., è legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘i termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti” (Cass. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RV 282213 – 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME; Cass. Sez. 1, n. 14782 del 02/03/2022, COGNOME).
In tali pronunce è stato chiarito – con argomentare condiviso da questo Collegio che, “se può ammettersi che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, non per questo ‘una tale soluzione dev ritenersi imposta in ogni situazione e contesto”.
E’ stato, infatti, specificato che “l’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, soggetto sia sottoposto a regime differenziato”; è stato, inoltre, affermato che Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare CD a uso ricreat deve verificare se tale “impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, t rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizza l’ingresso nei reparti ove vige il regime differenziato”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che tale necessaria verifica sia mancata nel cas sottoposto al presente scrutinio, con la conseguenza che, in applicazione dei superiori principi di diritto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 17 novembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente