Reformatio in Peius: Quando la Sentenza Può Peggiorare in Appello Senza Nuove Prove
Il principio della reformatio in peius, ovvero la possibilità che una sentenza venga modificata in peggio per l’imputato nel giudizio d’appello, è uno degli aspetti più delicati della procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sui limiti e le condizioni di applicabilità di tale istituto, in particolare quando si parte da una sentenza di assoluzione. La Suprema Corte ha stabilito che non è sempre necessaria la rinnovazione delle prove per ribaltare un verdetto assolutorio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato, riformando la precedente decisione di assoluzione emessa in primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava due principali motivi di doglianza. Il primo, relativo all’applicazione della recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato dalla Corte. Il secondo motivo, ben più cruciale, contestava la diversa valutazione delle prove operata dai giudici di secondo grado, sostenendo che un ribaltamento così drastico della decisione avrebbe dovuto imporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ovvero una nuova assunzione delle prove.
La Decisione della Corte di Cassazione e la questione della Reformatio in Peius
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato, citando una loro precedente sentenza (Sez. 4, n. 31541/2023): il giudice d’appello che procede a una reformatio in peius di una sentenza assolutoria, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis del codice di procedura penale, non è obbligato a rinnovare l’istruttoria dibattimentale se si limita a una diversa valutazione giuridica di circostanze di fatto che non sono controverse. In altre parole, se i fatti accertati nel primo processo non vengono messi in discussione, ma viene semplicemente data loro una differente interpretazione legale, non è necessario riascoltare testimoni o acquisire nuove prove.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una netta distinzione tra la rivalutazione del fatto e la diversa qualificazione giuridica dello stesso. La rinnovazione delle prove è una garanzia fondamentale per l’imputato quando il giudice d’appello intende basare la sua decisione su una diversa ricostruzione degli eventi, magari dando un peso differente a una testimonianza o a un documento. In questo scenario, il confronto diretto con la fonte di prova è essenziale. Tuttavia, nel caso esaminato, la Corte d’Appello non aveva modificato la ricostruzione storica degli eventi (‘le premesse fattuali della decisione riformata’), ma aveva semplicemente ritenuto che quei medesimi fatti, così come accertati in primo grado, integrassero una fattispecie di reato. Questa operazione è di pura interpretazione del diritto e non richiede un nuovo contatto con le prove. Pertanto, l’operato dei giudici di secondo grado è stato ritenuto pienamente legittimo.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio procedurale: la garanzia della rinnovazione probatoria in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria non è assoluta. Essa scatta quando il giudice d’appello modifica la narrazione dei fatti, ma non quando, partendo dagli stessi fatti non controversi, giunge a conclusioni giuridiche diverse. La decisione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando l’importanza di presentare ricorsi fondati su solide argomentazioni giuridiche.
Che cos’è la ‘reformatio in peius’?
È la modifica di una sentenza da parte di un giudice di grado superiore che risulta peggiorativa per l’imputato. Nel processo penale, può avvenire solo su impugnazione del Pubblico Ministero.
Il giudice d’appello deve sempre rinnovare le prove per condannare un imputato assolto in primo grado?
No. Secondo questa ordinanza, la rinnovazione delle prove non è necessaria se il giudice d’appello si limita a dare una diversa valutazione giuridica a circostanze di fatto che non sono state contestate, senza modificare la ricostruzione degli eventi.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il Publico Ministero, nelle conclusioni dell’appello, ha chiesto espressamen applicare la recidiva nei confronti ddi COGNOME COGNOME eni1t5mbi i reati contestati
i rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dive valutazione delle prove, è manifestamente infondato, in quanto si deve ribad che “il giudice d’appello che procede alla “reformatio in peius” della sen assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui s una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non contro senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata” (S n. 31541 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.