Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso-
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui al capo b) per difetto di querela e, in relazione al reato di cui al capo a), rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 160,00 di multa.
Avverso la richiamata sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Mediante tale censura il ricorrente deduce che, sebbene in primo grado tra i due delitti avvinti dal vincolo della continuazione la pena fosse stata determinata partendo da quella base del reato di cui al capo b) individuata in mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, nel giudizio di appello, nonostante il venir meno di detto reato, la pena base era stata determinata in mesi sei di reclusione ed euro 240,00 di multa, così violando l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., che impone che si parta, se il reato è meno grave, da una pena base inferiore a quella del giudizio di primo grado e non già dalla stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo non è fondato.
Occorre considerare che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa dell’imputato, il giudice d’appello non ha determinato la pena nella stessa misura della pena base per il reato più grave comminata nel giudizio di primo grado, bensì in misura inferiore perché, se è rimasta ferma la reclusione di mesi sei, vi è stata una riduzione della multa da 250,00 a 240,00 euro.
Di conseguenza non è stato violato il divieto di reformatio in peius che, pure, secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite, riguarda non solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01), essendo stata determinata una pena base nel suo complesso inferiore e non superiore o pari rispetto a quella comminata all’esito del giudizio di primo grado.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il President
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere COGNOME