Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME nato a Avezzano il 29/09/1937
avverso la sentenza del 02/05/2024 del Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/05/2024, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 16/11/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) dell’imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo E) dell’imputazione in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 597, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado e rideterminare la pena, aveva omesso di confermare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna concessi dal primo giudice.
Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui omette di confermare i predetti benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è infondato.
Costituisce principio di diritto consolidato, l’affermazione che in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché, diversamente, si violerebbe il principio del divieto di “reformatio in peius” (Sez.5, n. 20506 del 14/01/2019, Rv. 275308 – 01; Sez.3, n 16184 del 28/02/2013, Rv. 255292 – 01; Sez.3, n. 580 del 07/12/2007, dep.09/01/2008, Rv. 238583 – 01).
Tanto è avvenuto, nella specie, avendo la Corte di appello, in sede di appello del solo imputato, rideterminato la pena per effetto dell’estinzione di parte dei reati contestati per intervenuta prescrizione senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione era stata assunta con riferimento ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, benefici già concessi dal giudice di primo grado.
I benefici in questione, pertanto, già concessi in primo grado, devono ritenersi implicitamente confermati dal giudice d’appello, trovando applicazione il suesposto
principio di carattere generale, riferibile anche alla non menzione della condanna per identità di
rado.
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/02/2025