Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 31/01/1983
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Avellino ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, al quale era stato ammesso NOME COGNOME avendo il giudice rilevato che il reddito del suo nucleo familiare era risultato superiore alla soglia consentita per accedervi, quanto all’individuazione di esso ritenendo corretto il riferimento operato all’annualità 2020, rispetto alla domanda presentata dall’interessato a luglio 2022. Il decidente ha, peraltro, rilevato che, anche a voler attribuire rilievo all’ultima dichiarazione presentata, in presenza di termini non ancora scaduti, nella specie alla data di presentazione dell’istanza (5/7/2022), il COGNOME non aveva presentato alcuna dichiarazione, risultando versata solo quella di un familiare conviventef, cosicché il reddito di riferimento doveva individuarsi avuto riguardo alla dichiarazione per la quale era già scaduto il termine di presentazione, quindi il 2020.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del COGNOME, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge quanto all’art. 76,‹ d. P.R. n. 115/02: secondo la difesa, il ricorrente e il suo nucleo familiare erano titolari di un reddito non superiore alla soglia di legge, avuto riguardo all’annualità del 2021, da individuarsi in quella per la quale era maturato l’obbligo e non scaduto il termine per presentare la dichiarazione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato.
La dedotta violazione di legge è insussistente.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione
fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (‘ez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, COGNOME, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953-01; n. 7710 del 5/2/2010, COGNOME, Rv. 246698-01). Tale lettura della norma di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è stata più volte ribadita e ripresa anche di recente, superando un indirizzo, nelle more seguito in qualche pronuncia, secondo cui l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai presenti fini sarebbe, invece, quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente essa non sia stata presentata (ez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239) e anche se non sia ancora scaduto il termine per presentarla. A sostegno di tale approccio ermeneutico, da un lato, si è richiamata la ratio legis, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto; dall’altro, si è utilizzato l’argomento logico per il quale, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest’ultima e quello di deposito dell’istanza potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che – al momento del deposito dell’istanza e dell’autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius -non abbia più diritto al beneficio.
Si tratta, a ben vedere, di una interpretazione che sembra attribuire rilevanza al principio di prossimità del parametro reddituale rispetto al momento della presentazione dell’istanza, alla stregua del quale ha ritenuto di dover interpretare la lettera della legge che espressamente utilizza, per indicare il parametro del reddito, la locuzione “risultante dall’ultima dichiarazione”.
Tale interpretazione non convince.
Intanto, l’esigenza di garantire il principio di prossimità, come sopra richiamato, è espressamente considerata anche dall’opposto orientamento che riconosce spazio e rilevanza anche all’ultima dichiarazione che sia stata eventualmente presentata in concreto (ez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, COGNOME, in motivazione). Sotto altro profilo, va pure considerato che il legislatore, inserendo nell’art. 76 citato il richiamo all’ultima dichiarazione, ha con tutta evidenza inteso ancorare il parametro reddituale a un dato di certezza e parità nel flusso degli adempimenti gravanti sul contribuente, sì da impedire scelte rimesse all’arbitrio dello stesso istante (‘ez. 4, n. 46382 del 2014, COGNOME, cit., in motivazione), posto che le lettera e la funzione del testo di legge escludono che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti a un tempo per il quale non sia ancora maturato l’obbligo di presentazione (ez. 4, n. 7710 del 2010, COGNOME, cit., in motivazione).
Nel caso in esame, risulta dalla ordinanza impugnata che l’istanza era stata presentata il 5/7/2022, quando ancora non era scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per il 2021 (nella specie, peraltro, neppure presentata), cosicché del tutto correttamente il giudice ha considerato i redditi relativi al 2020.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 6 novembre 2024.
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La Consigliera est.
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‘NOME COGNOME
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