Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1087 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1087 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che si riporta alla memoria depositata in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore l’avvocato COGNOME VINCENZ0Éhiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11/09/2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di NOME COGNOME per il reato cui all’art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il bene economico denominato reddito di cittadinanza, nel presentare la relativa istanza in da 28/01/2021, aveva omesso di indicare la reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, i particolare non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate sui conti g online di cui era titolare, avente un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a 40.686.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidando il ricors a due motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 7 n.4 del 2019 e travisamento del contenuto degli atti probatori acquisiti. Premette che la Co di appello ha effettuato valutazioni totalmente illogiche e non sovrapponibili, sebbene si tra doppia conforme, con quelle formulate dal giudice di primo grado, sviluppando percorsi d valorizzazione delle prove e del tutto incompatibili e dissonanti.
In particolare, la Corte territoriale ha affermato che l’obbligo di dichiarazione, al mom della presentazione dell’istanza, avvenuta in data 28/01/2021, è la “somma investita” nel gioc qualunque ne sia la sua origine, in quanto essa connota il reddito di cui l’imputato dispo mentre non è oggetto di dichiarazione l’eventuale “somma vinta”.
Tuttavia, si lamenta la illogicità della motivazione e l’erroneità dei calcoli dei dati acquisiti, laddove il giudice a quo, dopo aver affermato che rileva la “somma investita” di cui il ricorrente aveva la disponibilità, contraddittoriamente, ha richiamato il saldo attivo dei gioco di circa euro 40.000: quindi la “somma vinta” al novembre 2021. Peraltro – evidenzia ricorrente- il giudice richiama il saldo attivo dei conti in epoca successiva alla presentazione richiesta del beneficio, effettuata il 28/01/2021. In sostanza, erroneamente, il giudice considerato la somma di euro 40.000, indicata nel capo di imputazione, come importo investito di cui il ricorrente aveva la disponibilità, e non come importo residuo vinto, al netto delle p Dell’ammontare della “somma investita”, invece, non si ha iii-steett alcun riscontro probatorio
Si precisa che il COGNOME, al momento della formulazione della richiesta aveva presentato una dichiarazione ISEE del tutto veritiera, concernente la situazione reddituale personale di d anni prima (relativa all’anno 2019) e che, all’epoca, egli non aveva alcuna altra disponibili danaro nei conti gioco on line, essendo sempre stato in perdita, sicché il flusso di danaro di il ricorrente aveva la disponibilità non ha inciso sulle condizioni patrimoniali mobiliari rela annualità oggetto di obbligo dichiarativo. Dunque, al momento della richiesta, egli possedev tutti i requisiti per poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.
Come detto, non è stato oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza il saldo attivo dei conti gioco al momento di presentazione dell’istanza, posto che l’informativa descr i movimenti effettuati dal COGNOME sui conti gioco online dal luglio 2017 al novembre 2021 modo generico, senza quantificare né il saldo attivo al momento della presentazione della domanda né l’ammontare della somma investita. Il saldo attivo indicato nel capo d imputazione, di oltre 40.000 euro al mese di novembre del 2021, non è allineato, sotto il pro cronologico, al momento della richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza.
Pertanto, quanto all’obbligo di denuncia dei conti gioco online, il calcolo dei flussi econo avrebbe dovuto arrestarsi al 30.01.2021 e non al novembre 2021.
Ne segue che eventuali variazioni patrimoniali successive al 30/01/2021 sono del tutto inconferenti, posto che si contesta il comma primo dell’art. 7 D.L.n.4 del 2019, norma c punisce la condotta di chi rende o utilizza dichiarazioni false al momento della richiesta, ma il comma secondo della medesima norma, che punisce colui che successivamente all’ammissione al beneficio non comunichi le eventuali variazioni patrimoniali che si sono verificate nel per di percezione del reddito di cittadinanza.
Le siffatte doglianze erano state sottoposte alla Corte territoriale con l’atto d’appel quale si è evidenziato che l’imputato aveva dichiarato di aver subito ingenti perdite di den motivo per il quale effettuava le “ricariche” dei conti gioco on line attingendo al conto co cointestato con la madre, conto che era stato dichiarato in sede di domanda per il reddito cittadinanza, come si evince dall’esame dei movimenti bancari effettuati sul suddetto conto Sul punto, tuttavia, la Corte territoriale non si è affatto pronunciata.
· AnChe dalla tabella redatta dalla Guardia di finanza concernente l’analisi dei conti gioco si evince che gli importi investiti sono del tutto superiori agli importi vinti e che pertanto stata alcuna vincita ma una cospicua perdita di danaro proveniente dal conto cointestato con l madre. Dunque, non vi è stato alcun effettivo l’accrescimento patrimoniale.
Infine, nel corso del giudizio di primo grado è stato prodotto l’estratto conto relativ importi dei redditi di cittadinanza percepiti dal COGNOME da cui non risulta alcun trasferime denaro sui conti gioco online. Ne segue che nessuna somma percepita dal reddito di cittadinanza è stata distratta e destinata ai conti gioco online.
Pertanto, non vi è nessuna variazione del reddito complessivo del patrimonio mobiliare dell’imputato successivamente alla presentazione della domanda, peraltro, rilevante ai sensi de comma 2 dell’art. 7 del d.l.n.4 del 2019, fattispecie – si evidenzia- che non è neppure contest al ricorrente.
In ogni caso, in assenza di variazioni patrimoniali, non vi è stata alcuna violazi dell’obbligo di comunicare informazioni potenzialmente idonee ad incidere sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Altro profilo di contraddittorietà afferisce l’elemento soggettivo del reato. La Cor ancorato il giudizio di responsabilità affermando la piena consapevolezza dell’imputato del disponibilità delle somme investite e dell’accrescimento patrimoniale. Al contrario non vi
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alcun concreto guadagno e accrescimento patrimoniale e quindi alcuna consapevolezza in tal senso, posto che vi sono state vistose perdite al netto delle vincite.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 20 bis pen. con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve. Con i moti appello il ricorrente aveva richiesto la pena sostitutiva e la Corte d’appello si è limitata a il motivo infondato perché non supportato da un costrutto argomentativo fattuale necessario, avendo la difesa richiamato solo la finalità di risocializzazione dell’istituto. Evidenzia t ricorrente che la ratio della riforma introdotta con la legge della Cartabia non presuppone che la richiesta sia sostenuta da un costrutto argomentativo, essendo obiettivo della norma quello evitare gli effetti di destabilizzazione e dei socializzazione prodotti dall’ambiente carcer caso di pena detentiva breve e che, sulla base degli elementi già acquisiti, il giudice ben avre potuto valutare la richiesta anche alla luce del contenuto dell’interrogatorio reso dall’imp all’udienza davanti al giudice di primo grado, in tal modo valorizzando le finali risocializzazione perseguite dall’Istituto.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrat motivi di ricorso evidenziando in particolare il disallineamento temporale tra richiesta del re di cittadinanza e ricostruzione del patrimonio mobiliare e in punto di difetto di dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. In linea di principio, si ribadisce che integra il delitto previsto dall’art. 7, com 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omess indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio stat del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco “on line”, che devono ess computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perd pregresse, posto che l’accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisc se”, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale preliev della corrispondente provvista (Sez.3, n. 32172 del 11/06/2025, Rv. 288572; Sez.3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378).
Infatti, il conseguimento di redditi rilevanti per il riconoscimento del beneficio del re cittadinanza coincide con l’accreditamento degli importi sul conto nella disponibilità del vinc non occorrendo che ad esso debba seguire il materiale prelievo della provvista corrispondente, potendo questa essere lasciata sul conto stesso e destinata ad ulteriori giocate (Sez. 3, n. 53 del 24/09/2021, dep. 2022, Tuono, mm.; nello stesso senso, Sez. 7, n. 39783 del 04/10/2024, COGNOME, n.m.). Ne segue che la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta otte entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l’esistenza di un saldo negativo
esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco del percettore e che le siano state utilizzate per effettuare altre giocate o, comunque, siano state destina compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare. Infatti, ciò che rileva, è l’effettiva disponibilità delle somme.
Deve, quindi, affermarsi in linea di principio che, ai fini del superamento della s reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, ch già integrano l’acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successiv reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate.
Tanto precisato, nella specie si contesta al ricorrente il reato di cui all’art. 7, c D.L. n.4 del 2019, per aver omesso di indicare, nell’istanza presentata in data 28/01/2021, reale consistenza del suo patrimonio mobiliare, in particolare, non dichiarando il flu patrimoniale connesso alle vincite accreditate su tre conti gioco online di cui era titolare, un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686.
Sulla base degli elementi probatori acquisiti, il giudice di primo grado aveva affermat penale responsabilità in quanto, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, era emerso l’indagato risultava titolare di tre conti gioco on line e che nel periodo in cui aveva perc reddito di cittadinanza, da febbraio 2021 a novembre 2021, sui suddetti tre conti gioco on l risultavano movimentazioni di danaro ingenti. Pertanto, il giudice di primo grado aveva riten integrata, anche se non contestata, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 7, comma 2, del D. del 2019, affermando che già da maggio 2021, l’imputato avrebbe dovuto comunicare alle competenti sedi dell’RAGIONE_SOCIALE le variazioni patrimoniali intervenute durante la percezione del redd di cittadinanza.
L’imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, di non aver effettuato alcuna movimentazione di danaro in quanto le somme indicate nei conti gioco non costituivano vincite effettive, ma al contrario, ingenti perdite di danaro proveniente da un cointestato con la madre, ed evidenziato che nessuna somma percepita a titolo di reddito d cittadinanza era stata impiegata per effettuare le ricariche dei conti gioco. Conseguentement eccepiva che non vi era stata alcuna variazione del patrimonio mobiliare non dichiarata fin d momento della presentazione della domanda.
La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha affermato la responsabilità in quan il ricorrente ha ammesso di essere titolare di tre conti gioco on line che non aveva dichiarato al momento della richiesta di concessione del reddito di cittadinanza perché ignaro dell’obbl di dichiarare anche i conti gioco.
Il giudice d’appello, inoltre, ha evidenziato che dagli atti è emerso che “nel perio riferimento” il ricorrente nei suddetti conti gioco aveva la disponibilità di una certa somma tale somma, qualunque sia l’origine, avrebbe pregiudicato la concessione del reddito d cittadinanza e avrebbe dovuto essere denunciata nell’istanza presentata a gennaio 2021, non
assumendo rilevanza la provenienza, ossia se la suddetta somma sia stata investita, risparmiata o reinvestita in altra modalità.
Tuttavia, contraddittoriamente, al punto 3.2. della sentenza impugnata, il giudice a quo ha richiamato “la penultima colonna dell’estratto conto del 2021” e concluso che “nel corso d 2021 l’imputato aveva a disposizione una cospicua somma che non era stata denunciata”. Il giudice a quo ha quindi concluso che le vincite o le somme utilizzate per le ricariche dei c gioco on line nel corso del 2021 hanno determinato una alterazione del patrimonio mobiliare che avrebbe impedito la concessione del reddito di cittadinanza, fin dal momento della richies effettuata in data 28/01/2021.
Pertanto, nel richiamare i dati numerici di movimentazione dei conti gioco on line rela al gennaio 2021 al novembre 2021 e il saldo attivo al novembre 2021, il giudice ha attribu rilevanza a dati fattuali irrilevanti, in quanto, come effettivamente evidenziato dal ricorre alterazioni del patrimonio mobiliare intercorse nell’annualità del 2021 non possono esse ritenute afferenti al “periodo di riferimento” contestato, posto che al ricorrente si cont violazione del primo comma dell’art. 7 del d.l. n.4 del 2019, norma che punisce la condotta chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o u dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute momento della presentazione della richiesta di concessione del beneficio. In sostanza, non s contesta al ricorrente l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimon intercorse nel 2021, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, condotta p e punita dal comma secondo dell’art. 7 D.L.n.4 del 2019, ma di aver reso dichiarazioni false momenío della presentazione dell’istanza, Sottosc . ritta in data 28 gennaio 2021, ostàtive aHla concessione del beneficio.
Ne segue che si sarebbe dovuto determinare l’ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei conti gioco on line alla data della presentazione della richiesta, al 28 gennaio 2021, somma che avrebbe potuto comportare l’innalzamento del reddito ben oltre il minimo legale, impedendo così la concessione del beneficio.
Tuttavia, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento, neppure implicito, in ordine all’ammontare della somma di cui il ricorrente avev disponibilità nei tre conti gioco on line al momento della presentazione dell’istanza. Né ammontare risulta desumibile, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata.
1.2. Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente il diniego di conversione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., si evide che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 1 vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato d legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031).
Nel caso in disamina il giudice a quo, nel richiamare l’entità dell’omissione e la persiste del ricorrente nel ritenere lecita la propria condotta, ha affermato di ritenere cong proporzionata la pena detentiva comminata dal primo giudice, sebbene la questione sottoposta non concernesse la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la richiesta di sostituzione del pena detentiva ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.
In sostanza, la Corte territoriale non ha né individuato il calcolo dei flussi economi 30/01/2021 né adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva di mesi otto di reclusione in pena pecuniaria, nonostante nell’atto d’appello le quest fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado con appositi motivi. L’atto d gravame era del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunc sulla questione relativa alla determinazione dell’incidenza delle movimentazioni contenute ne tre conti gioco on line sulle condizioni patrimoniali complessive del ricorrente fino al mom della presentazione dell’istanza e sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve.
2.Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 2715 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
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Così deciso all’udienza del 04/11/2025