Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10276 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10276 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Mali il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24-01-2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato COGNOME, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, reato a lui contestato perché, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rendeva dichiarazioni false in ordine al requisito di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, percependo così indebitamente la somma di euro 2.500; fatto commesso in Lamezia Terme dal 30 novembre 2020 all’aprile 2021.
Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’art. 3 Cost., rilevando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024, il requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza e la correlata sanzione penale per la falsa dichiarazione del possesso di tale requisito sono incompatibili con il diritto europeo e il principio di non discriminazione, per cui l’imputato avrebbe dovuto essere assolto: egli è infatti residente in Italia si dal 5 agosto 2014, con la conseguenza che, al momento della domanda, presentata il 30 novembre 2020, aveva maturato il requisito minimo di residenza quinquennale richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 del decreto legge n. 4 del 2019, come rivisto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 192, commi 1 e 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen., nella misura in cui la sentenza impugnata non ha fornito risposta alla doglianza formulata nell’atto di appello, con cui era stato rimarcato che non vi era prova nel caso di specie né che vi fosse una dichiarazione sottoscritta dall’imputato circa il proprio status di resident ultradecennale, né che l’eventuale dichiarazione fosse riferibile a COGNOME.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l’affermazione della sentenza impugnata circa l’esclusione dell’errore dell’imputato sulla sussistenza del diritto al conseguimento del beneficio, non essendosi considerato che, come emerso dall’istruttoria, non vi è stata alcuna verifica della conoscenza da parte del ricorrente della lingua italiana, essendo in tal senso significativo il fatto che decreto penale di condanna poi opposto è stato emesso in lingua francese.
Il quarto motivo, infine, è dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., rilevandosi che nel caso di specie sussisteva il diritto alla percezione degli emolumenti da parte del ricorrente, essendosi in ogni caso al cospetto di una vicenda particolarmente lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Deve premettersi che il fulcro su cui ruota l’imputazione consiste nell’avere NOME reso dichiarazioni false nella domanda finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza in ordine al requisito di aver risieduto in Italia per almen 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. È altresì pacifico che l’imputato è risult residente in Italia solo a partire dal 5 agosto 2014 e che la domanda finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza risale al 30 novembre 2020.
Ciò premesso, evidenzia il Collegio, sulla falsariga di un condiviso precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230), che le disposizioni in tema di reddito di cittadinanza, con particolare riferimento al requisito, che i richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi, sono state oggetto, t il 2024 e il 2025, di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C223) e della Corte costituzionale (sentenza n. 31 del 20 marzo 2025).
2.1. Con la prima decisione, la Corte di Giustizia ha così risposto al quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli), concernente la compatibilità delle disposizioni che qui rilevano con il diritto dell’Unione: «l’articolo 11, paragra 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lung periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamenta dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale, al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». Dunque, il requisito della previa residenza decennale è stato censurato dalla Corte di Giustizia, anche perché l’art. 4 della già citata direttiva individua in cinque anni periodo di soggiorno, legale e ininterrotto, del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro dell’Unione, requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento in quello Stato, e quindi ad attribuire al cittadino del Paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo, come tale avente «diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva».
Pertanto, la Corte di Giustizia ha osservato che «uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest’ultima disposizione». Raccogliendo un rilievo del giudice del rinvio, il quale aveva osservato che il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, andava ad incidere anche sugli interessi dei cittadini italiani che ritornano in Italia dopo un periodo di residenza in un altro Stato membro, la Corte di Giustizia ha inteso precisare che «è indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito, quanto i cittadini di Paesi terz soggiornanti di lungo periodo. Infatti, una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l’effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di Paesi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali». È dunque evidente che la Corte di Giustizia ha deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale».
2.2. A sua volta, con la sentenza n. 31 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’a del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni (la questione di legittimità costituzionale del requisito di residenza per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi, era stata sollevata dalla Corte di appello di Milano – Sezione Lavoro, in un procedimento intrapreso da due richiedenti il reddito di cittadinanza nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE).
La Consulta, nel prendere atto della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, ha rilevato come la stessa non abbia verificato l’esattezza dell’interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l’uniforme applicazione del diritto interno. In tal senso, l’inquadramento del reddito di cittadinanza tra l misure di assistenza sociale non è stato condiviso dalla Corte costituzionale, che ha invero ribadito, sulla scorta di alcune proprie decisioni precedenti (come le sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021), «la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario».
All’esito della disamina delle disposizioni in tema di necessaria dichiarazione di disponibilità al lavoro da parte dei beneficiari maggiorenni, di percorsi di accompagnamento di costoro all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di obblighi di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di proposte congrue, ecc., la Corte costituzionale ha osservato che «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell’assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all’uscita dalla condizione di povertà». Così ricostruito il sistema, l Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) con riferimento all’art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi: tale requisito è stato ritenuto in privo di proporzionalità e di ragionevole giustificazione, specie se accostato a quello della residenza per cinque anni richiesto per l’ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno. La Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l’accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, il ricorso al criterio selettivo basato su residenza protratta, anche in considerazione dell’esigenza di salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche, purché la durata del soggiorno legale sia proporzionata. In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 del 2025 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, definita dopo l’introduzione della misura del “reddito di inclusione ancorato, appunto, a una previa residenza quinquennale, elemento questo ritenuto idoneo a provare la relativa stabilità della presenza sul territorio dell’interessato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte costituzionale ha conclusivamente osservato che il proprio interven sostitutivo ha avuto l’effetto di ricomporre armonicamente anche il rapporto la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C112/2 U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale.
2.3. Dunque, pur partendo da impostazioni differenti circa l’inquadrament del reddito di cittadinanza, sia la Corte di giustizia che la Consulta sono per al medesimo risultato di ritenere l’illegittimità delle disposizioni volte a san penalmente la falsa attestazione circa il requisito della residenza in Italia anni, di cui 2 continuativi, essendo stata ridotta a 5 anni la durata del r della residenza in Italia, requisito che nel caso di specie era sussistente.
Da ciò consegue che il reato contestato all’odierno ricorrente non p essere ritenuto configurabile, difettandone il presupposto oggettivo, atteso essendo venuto meno il requisito della residenza decennale, non assume rilevanz penale la specifica condotta oggetto del capo di imputazione, ovvero la fa attestazione sulla residenza decennale dell’imputato, il quale era in possess requisito ritenuto valido, ossia quello della residenza quinquennale in Italia.
Si impone, pertanto, nei confronti di COGNOME NOME l’annullamento senza rinv della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 06.11.2025