Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5184 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 10/10/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione, in relazione alla condanna dell’imputata, e, con un secondo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv
Ord. n. sez. 1572/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
3.1. Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce che (pag. 4) l’imputata ha conseguito il reddito di cittadinanza per una cifra di 7.700,00 euro, omettendo di comunicare lo stato di detenzione del coniuge.
Va rammentato in proposito che le norme contenute del d.l. n. 4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell’art. 7 del medesimo decreto, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettui false dichiarazioni dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza.
Ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. NŁ Ł sostenibile che si versi in un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poichØ la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente i connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all’ottica dell’oscurità del precetto (Sez. 3, n. 5999 del 09/01/2024, COGNOME, Sez. 3, n. 44924 del 2023, n.m.).
3.2. Va aggiunto che, in relazione alla dedotta abolitio criminis , il Collegio ribadisce (v. Sez. 3, n. 5999 del 09/01/2024, COGNOME; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023, COGNOME; Sez.3, n.49047 del 2023, COGNOME, non massimate), come del resto ha fatto il provvedimento impugnato a pag. 3, che l’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge Ł stato effettivamente abrogato.
Per espressa previsione di legge, l’efficacia di tale effetto abrogativo Ł stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024; prima dell’indicata data, il legislatore Ł intervenuto (con d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante «misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro», conv., con modif., dalla l. 3 luglio 2023 n. 85) stabilendo che «al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio Ł stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».
Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore, peraltro, nell’introdurre il cd. «assegno di inclusione», ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio Ł stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 – 01, in motivazione).
Il motivo, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di questa Corte senza addurre motivi e valutazioni nuovi, Ł pertanto manifestamente infondato.
3.4. Manifestamente infondata e reiterativa Ł anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo in relazione alla particolare offensività della condotta e al danno cagionato alla collettività, che avrebbe potuto destinare la somma ad altri soggetti aventi diritto al beneficio, circostanza che escludono di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
Va infatti ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nel giudizio di cassazione Ł dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.), circostanza non sussistente nel caso di specie.
Analogamente, quanto al 62bis cod. pen., la sedimentata giurisprudenza della Corte ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME