Reddito di cittadinanza: la responsabilità penale per dati omessi
Il Reddito di cittadinanza rappresenta un sostegno economico vincolato al possesso di rigidi requisiti soggettivi e familiari. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5622/2026 affronta il tema della responsabilità penale del richiedente in caso di dichiarazioni incomplete o false, chiarendo che l’intervento di un intermediario non esclude la colpa dell’interessato.
Il caso: l’omissione della condanna del coniuge
La vicenda riguarda una donna condannata per aver presentato un’istanza volta a ottenere il beneficio economico omettendo un dettaglio fondamentale: la condanna definitiva del coniuge per il reato di associazione di tipo mafioso. Tale circostanza costituisce una causa ostativa assoluta alla concessione del sussidio. La difesa ha sostenuto che l’errore fosse da imputare al funzionario del centro di assistenza fiscale che aveva materialmente compilato la domanda, invocando la buona fede della ricorrente.
Le sanzioni penali nel Reddito di cittadinanza
La normativa vigente è estremamente severa riguardo alla correttezza delle informazioni fornite per l’accesso ai benefici pubblici. L’articolo 7 del decreto legge n. 4 del 2019 punisce chiunque presenti dichiarazioni false o ometta informazioni dovute. La Suprema Corte ha evidenziato che la materialità del fatto, ovvero l’omissione della condanna ostativa, non è stata contestata. Il punto centrale della decisione riguarda la delegabilità della responsabilità informativa all’intermediario.
La responsabilità del cittadino e il ruolo del CAF
Secondo i giudici di legittimità, il cittadino che si avvale di un intermediario non è sollevato dai propri obblighi informativi. È dovere del richiedente verificare che i dati inseriti nella domanda siano corretti e rispondenti al vero. L’errore del funzionario non può essere invocato come scusante se il cittadino non ha fornito le informazioni necessarie o non ha controllato il contenuto dell’istanza prima della trasmissione all’ente previdenziale.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché si limitava a riproporre censure già ampiamente vagliate e respinte nei gradi di merito. Le motivazioni della sentenza impugnata sono state giudicate corrette e coerenti: l’obbligo di dichiarare le condanne penali dei componenti del nucleo familiare è un elemento essenziale del rapporto tra cittadino e Stato. La richiesta di riaprire l’istruttoria per ascoltare il funzionario dell’intermediario è stata definita manifestamente infondata, in quanto irrilevante ai fini della responsabilità penale della richiedente, la quale resta l’unica garante della veridicità di quanto dichiarato.
Le conclusioni
La decisione conferma che la trasparenza è un requisito imprescindibile per l’accesso alle prestazioni assistenziali. La condanna della ricorrente non solo è stata confermata, ma è stata aggravata dal pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza funge da monito: la delega tecnica a un professionista o a un centro di assistenza non cancella la responsabilità personale del dichiarante di fronte alla legge penale.
Cosa accade se ometto una condanna di un familiare nella domanda?
Si rischia una condanna penale per dichiarazioni mendaci, poiché la legge impone di dichiarare correttamente la situazione giudiziaria di tutto il nucleo familiare.
Posso evitare la condanna se l’errore è stato commesso dal CAF?
No, la responsabilità della veridicità dei dati ricade sul richiedente, che ha l’obbligo di verificare le informazioni trasmesse dall’intermediario.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e deve pagare le spese del processo oltre a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5622 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il ricorso di NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 7 dl. n. 4 d 2019 per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nell’istanza presentata all’RAGIONE_SOCIALE che il coniuge aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. nel 2015, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito il quale, ferma e incontestata la materialità dei fatt> cioè l’avere omesso nella richiesta del reddito di cittadinanza la circostanza che il coniuge avesse riportato condanna ostativa alla concessione del beneficio, ha disatteso la tesi difensiva, ora nuovamente proposta, volta a sostenere la buona fede in presenza di errore nella compilazione della domanda da parte del funzionario del CAF, disattesa in ragione della corretta argomentazione che sul cittadino, che si avvale dell’intermediario del Caf, gravano gli obblighi informativi e le conseguenze per le falsità rese. Da cui anche la manifesta infondatezza atteso l’irrilevanza a fini della decisione, della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione della testimonianza del funzionario Caf, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026
Il Presidente
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