Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32250 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Vaprio d’Adda il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 29/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello dì Brescia, in data 23/9/2023, confermava la decisione con la quale, il G.u.p. del Tribunale di Bergamo, il 17/03/2023, all’esito di giudizio abbreviato, condannava NOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, 2, e art. 3, comma 1, d. Igs. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, contestati ai capi 1) e 2) d’imputazione.
Avverso tale provvedimento l’imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nelle seguenti censure.
2.Nel primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 7 co. 1 e 2 d. I. n. 4 del 2019 convertito in legge n. 26 del 2019.
In relazione al primo capo d’imputazione, la difesa deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente il fatto di cui al capo 1), omettendo di considerare che la dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell’Isee, non era stata compilata dall’imputata ma richiesta e ottenuta da suo padre.
3.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione sotto forma di travisamento di un elemento decisivo ai fini del decidere.
In relazione al capo n. 1) si lamenta il travisamento da parte della Corte d’appello del contenuto della c.n.r., nella parte in cui ha ritenuto, a fondamento del giudizio di responsabilità, che sia stata l’imputata a presentare la dichiarazione sostitutiva unica.
In relazione al capo 2) si deduce la non attribuibilità della condotta contestata alla ricorrente, atteso che la richiesta della dichiarazione sostitutiva del 20/01/2020 era stata proposta dal padre della stessa.
4.Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’elemento psicologico del reato.
Ad avviso della difesa, l’imputata non poteva aver agito con dolo, posto che la disponibilità delle risorse finanziarie on line erano gestite dal padre.
5.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione nella parte in cui la decisione ha escluso la concessione delle circostanze generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Giova ricordare che la ricorrente è stata condannata per due distinte ipotesi di reato.
In particolare, al capo 1) le si è contestato di aver omesso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, di indicare nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’Isee, atto presentato dalla stessa in data 25/01/2019, di essere titolare di partita Iva e di aver avuto la disponibilità di un ingente patrimonio mobiliare utilizzato per scommesse su piattaforme digitali.
Al capo 2) le si contestava di aver, al fine di evitare la decadenza o successive variazioni e/o riduzioni dell’importo del reddito di cittadinanza, omesso di indicare nella dichiarazione sostituiva unica per il calcolo dell’Isee, presentato in
data 21/01/2020, di essere titolare di partita IVA e di aver avuto la disponibilità di un ingente patrimonio mobiliare utilizzato per scommesse su piattaforme digitali.
Tanto premesso, è possibile analizzare congiuntamente i motivi di ricorso afferenti al capo 1) d’imputazione, in relazione al quale si lamentano i vizi di violazione di legge e di motivazione e la erroneità della riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo.
Le doglianze sono infondate e vanno, pertanto rigettate.
La sentenza impugnata, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune dalle censure solevate, ha osservato che, a prescindere dalla paternità della richiesta di dichiarazione sostitutiva, detto documento è stato comunque utilizzato dalla ricorrente a sostegno della domanda finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, e che tale utilizzo è avvenuto nella piena consapevolezza della non veridicità di quanto in esso attestato, in quanto riferibile alla propria situazione economica che la ricorrente evidentemente non poteva ignorare.
Sicché a fronte del dato letterale dell’art. 7, comma 1 cit, ove si sanziona penalmente la condotta non solo di chi «rende» ma anche di chi «utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere», la argomentazione difensiva non può, evidentemente, trovare adesione.
La Corte d’appello ha anche evidenziato, che, a supporto della prospettazione difensiva, secondo cui le somme fraudolentemente elargite, a seguito dell’indebito ottenimento del beneficio, sarebbero state percepite dal padre dell’imputata e non da lei, non è stata fornita alcuna prova, e che comunque la concreta percezione delle somme integra un evento di danno non richiesto dalla fattispecie tipica descritta dalla norma incriminatrice.
Merita accoglimento il motivo di ricorso proposto in relazione al delitto di cui al capo 2) d’imputazione.
La Corte d’appello non ha speso alcuna argomentazione sulle doglianze difensive, prospettate in sede d’appello, nelle quali si deduceva il vizio dì travisamento della prova, non essendo stata la dichiarazione sostitutiva unica presentata dalla NOME.
A fronte di una contestazione che si limita a valorizzare la presentazione della Dsu e in mancanza di elementi indicativi della presentazione di una seconda richiesta del reddito di cittadinanza, la Corte d’appello non illustra le ragioni fondanti il giudizio di responsabilità.
Il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze generiche è infondato e va, pertanto, rigettato.
La decisione ha dato puntualmente conto delle ragioni ostative al rìconoscìmento delle invocate attenuanti: con ragionamento logico, coerente e lineare, i giudici d’appello, dopo aver evidenziato che l’appellante non ha rappresentato alcun profilo di meritevolezza tale da giustificarne l’applicazione, negano il beneficio alla luce della offensività non minima del fatto e della personalità dell’imputata.
Così facendo, la Corte d’Appello ha fatto buon governo del principio di questa Corte secondo il quale, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità dì esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente. (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023 Pinto, Rv. 284137 – 01).
5.Per questi motivi la sentenza va annullata in relazione al reato di cui al capo 2) d’imputazione con rinvio per il nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 2) d’imputazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente