Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 23/01/2023 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/01/2023, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di COGNOME NOME, in data 12/02/2021, in relazione al reato continuato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (convertito dalla I. n. 26 del 2019)
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta rilevanza penale dell’omessa dichiarazione, da parte della ricorrente, dell’essere
soda della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, (la dichiarazione, su modulo prestampato, era stata tra l’altro redatta avvalendosi di un CAF).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancat concessione della sospensione condizionale. Si contesta la sussistenza di precedente per furto, non riportato nel certificato penale.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la genericità della motivazione adottata riguardo, e la doppia valutazione dei parametri utilizzati per la quantificazione pena.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza d questioni prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’odierna ricorrente è stata tratta a giudizio con riferimento a due ordin condotte omissive poste in essere con la presentazione delle dichiarazio sostitutive uniche, funzionali all’ottenimento indebito del reddito di cittadin Da un lato, l’omessa indicazione della propria qualità di socia accomandataria de RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, la mancata indicazione dei redditi dell’attività illecita svolta dal coniuge di COGNOME NOMENOME
2.1. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che la non contestata mancata assenza di effettiva operatività dalla predetta società, in concordato prevent era stata ritenuta dal primo giudice priva di conseguenze liberatorie per la COGNOME il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva infatti ritenuto sufficiente, ad int il reato, la mancata indicazione della titolarità della carica amministrativa e l la società formalmente attiva all’epoca dei fatti (cfr. pag. 4 della sentenza di grado). Nel medesimo senso si era poi orientata la Corte d’Appello di Napoli (c pag. 2 della sentenza impugnata).
Tale prospettazione non può peraltro essere condivisa, alla luce del princi di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cu «integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convert modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovve spettante in misura superiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/202 Giudice, Rv. 285435 – 01). È invero evidente che il mancato richiamo, da part della RAGIONE_SOCIALE, della propria qualità di accomandataria della predetta società – n
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essendo stata barrata la casella relativa alla dicitura “lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore” (cfr. pag. 4, cit.) – non appare in alcun modo connotata nel senso richiesto dalle Sezioni Unite, avuto riguardo alla concreta ed effettiva situazione in cui versava la società in accomandita.
2.2. Quanto al secondo aspetto, assume rilievo assorbente il fatto che la sentenza di primo grado, non impugnata dall’Accusa sul punto, ha escluso in termini inequivoci la responsabilità della COGNOME per omissioni correlate al reddito del coniuge (cfr. pag. 5 della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord): ben si comprende, quindi, che tale aspetto non sia stato preso in considerazione dalla Corte territoriale.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consig / s`e estensore GLYPH
Il Presidente