Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10827 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10827 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Ercolano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 ottobre 2024 la Corte di appello di Perugia ha confermato quella con cui, il 23 maggio 2022, il Tribunale di Perugia aveva condannato COGNOME NOME alla pena di un anno di reclusione in quanto ritenuto
colpevole del reato di cui all’art. 7, comma 2, D.L. 4/2019, per l’omessa comunicazione -relativamente al reddito di cittadinanza concessogli- di essere stato in prima persona sottoposto a misura cautelare detentiva dal 19 settembre 2019 al 26 novembre 2019, informazione rilevante sia per il calcolo dell’assegno spettante (art. 3, comma 13), sia per la revoca del medesimo (art. 7-ter).
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento della sentenza, affidato a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 3, comma 13, D.I. 4/2019 e manifesta illogicità della motivazione rispetto ai motivi di gravame.
La Corte di appello ha sposato la tesi secondo cui il disposto dell’art. 3, comma 13, d.l. 4/2019, coerentemente con la ratio della norma finalizzata a dare sostegno al nucleo familiare nella sua interezza, si riferisce al caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, e non già ai soli familiari che si trovano in stato detentivo, deponendo in tal senso la lettera della norma , art. 3, comma 13, d.l. 4/2019, e l’interpretazione di questa Corte (, n 1351 del 25/11/2021, dep 14.1. 2022.
Assume la difesa che, in senso opposto, milita la lettera della legge, che, all’art. 13, comma 13, si esprime, con riferimento al nucleo familiare, al plurale, sì da distinguere ‘richiedente’ e ‘familiare del beneficiario, componente del nucleo’; richiama le note del Direttore generale del RAGIONE_SOCIALE Lavoro, del 17 settembre e del 29 dicembre 2020, secondo le quali ove sia il richiedente ad essere sottoposto a misura cautelare o a condanna per i delitti di cui all’art. 7-ter, comma 1, d.l. 4/2019 scatta la sospensione del Reddito per l’intero nucleo familiare, quando, invece, destinatario di detti provvedimenti giudiziari sia un componente del nucleo non richiedente la sospensione opera, ai sensi dell’art. 13, comma 13, d.l. 4/2019, sicché di tale componente non si tiene conto nella scala di equivalenza ai fini della determinazione del beneficio economico.
Deduce, dunque, che l’omessa comunicazione da parte del richiedente del proprio stato custodiale non può integrare violazione del precetto penale contestato (art. 7, comma 2), ossia la sanzionata omessa comunicazione di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, perché: 1) la misura cautelare che attinga il richiedente non è causa di revoca bensì di sospensione del beneficio; 2) la misura cautelare che attinga il richiedente non è causa di riduzione della misura del beneficio che consegue, invece, alla sottoposizione a misura cautelare di un componente del nucleo diverso dal richiedente.
Peraltro la ricostruzione della Corte sarebbe, in via ulteriore, illogica, ove si consideri che, ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9e 11, al percettore del reddito è
comunque garantito un termine per la comunicazione delle sopravvenienze indicate, non indicato per la variazione in contestazione.
2.2. Col secondo motivo la difesa denuncia falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.l. 4/2019, e manifesta illogicità della motivazione in merito alla condotta rilevante in relazione allo stato detentivo sopravvenuto di un componente il nucleo L’art. 7 comma 2 punisce «’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, »; si tra di ipotesi tassativamente indicate, tra le quali non rientra la comunicazione di una misura cautelare e detentiva; l’art. 2 c-bis, introdotto con legge di conversione, vuole che il richiedente non sia sottoposto a misura cautelare personale e non abbia riportato condanne definitive, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, ipotesi in cui l’erogazione del reddit già concesso è sospesa ex art. 7-ter.
Poiché l’applicazione della misura determina la sospensione (con pronuncia oggetto di un potere dovere del giudice della misura previo invito a dichiarare l’attualità della percezione del beneficio, che nella specie, non risulta essere stato rivolto al condannato) dell’erogazione, e non già la revoca o la riduzione del beneficio, ne consegue che non può essere sottoposto a sanzione penale, ex art. 7, comma 2, il richiedente che, attinto da misura cautelare, non comunichi tale sua nuova condizione.
2.3. Col terzo motivo denuncia falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 5 cod.pen. e 7 d.l. 4/2019.
La norma, art. 7, è oscura specie quanto alla possibilità di una sanzione penale per il caso di omessa dichiarazione della percezione del reddito da parte di chi sia stato sottoposto a misura cautelare.
2.4. Col quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 131-bis cod,.pen., e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 7, comma 2, d.l. 4/2019. La Corte di appello non ne ha ammesso l’applicazione a causa delle plurime condanne di cui il ricorrente, delinquente abituale, è latore, e, comunque, in quanto la condotta imputata afferisce alla violazione di un dovere civico ancor prima che giuridico, di adempiere a tutti gli obblighi relativi al sussidio pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La imputazione elevata nei confronti del ricorrente attiene al delitto di cui all’art
7, comma 2, D.I. 4/2019 perché, dopo la richiesta avanzata in data 11 aprile 2019 e l’ottenuta erogazione del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza a partire dal mese di maggio 2019, ometteva di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE di essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 17 settembre al 19 settembre 2019, e, successivamente, della misura degli arresti domiciliari, dal 20 settembre al 26 novembre 2019, trattandosi di «informazione rilevante sia per il mutamento della scala di equivalenza per il calcolo dell’assegno mensile (art. 3 comma 13), sia perché ai sensi del successivo art. 7-ter nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto e del fermo, l’erogazione del beneficio è sospesa». Individua, dunque, la fonte dell’obbligo comunicativo nel disposto dell’art. 3, comma 13 (secondo il quale «el caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a tota carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti»), e, poi, dell’art. 7-ter (che al comma 1 recita : «ei confronti del beneficiario o del richiedente cui e’ applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonche’ del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 e’ sospesa. ») che postula, ne caso di misura cautelare la sospensione del beneficio.
Condotta ritenuta integrante «’omessa comunicazione -delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, -nonché’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio », secondo le scansioni temporali di cui all’art. 3, commi 8, ultimo periodo.
Ciò premesso non coglie nel segno la censura proposta col primo motivo di ricorso, manifestamente infondato.
Intende il Collegio dare continuità, condividendolo, al principio affermato da questa Corte, con Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022) Rv. 282637 01, secondo cui, premessa la rilevanza, a proposito dei requisiti reddituali e patrimoniali della situazione risultante per l’intero nucleo familiare del richiedente, «ntegra il reato di cui all’art.7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito co modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione (da intendersi sia quale detenzione carceraria che quale detenzione domiciliare, cfr. Sez. 3, n. 24419 del 21/02/2025 Ud. (dep.
03/07/2025 ) Rv. 288397 – 01, n.d.r.) di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica», e ciò anche quando il familiare sottoposto a cautela, come nella specie, sia, proprio, il richiedente.
La lettera dell’art. 7 del testo normativo, con la bipartizione delle fattispecie, relativa, quella di cui al primo comma, alle dichiarazioni rese in fase di istanza per l’ottenimento del beneficio, e quella di cui al secondo comma, alla fase ‘dinamica’ relativa al periodo successivo all’ottenimento dello stesso, per la durata della sua percezione, deve necessariamente essere coordinata con le norme che ne delineano natura, composizione e beneficiari; sicchè non può che leggersi in uno con il dettato dell’art. 2 che, testualmente, qualifica quali ‘beneficiari’ i « nucl familiari» che devono, essere cumulativamente in possesso dei richiesti requisiti. Appare opportuno ribadire, dunque, come l’obbligo dell’istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, l’eventuale, anche sopravvenuto, “stato detentivo” di taluno dei componenti del nucleo familiare deve intendersi riferito anche alla stessa persona , tant’è che, già ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in questione, il richiedente deve comunicare sia chi siano i componenti del nucleo familiare con esso conviventi, sia quale sia la condizione reddituale di costoro, oltre che la propria.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto, per la prima volta, in questa sede di legittimità.
Risulta infatti dalla sentenza che dopo il primo motivo di appello, coincidente col sopra discusso primo motivo di ricorso, l’allora appellante abbia sostenuto, col secondo motivo, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, per la scarsa chiarezza del precetto al proposito, quindi invocato, col terzo, l’esimente dell’art. 131-bis cod.pen., infine con l’ultimo motivo invocato la riduzione della pena, previa sostanziale disapplicazione della recidiva contestata.
L’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., prevede, quale terza speciale causa di inammissibilità, la rappresentazione di violazioni di legge non dedotte coi motivi di appello al di fuori dei casi previsti dagli artt. 569, 609, comma 2, cod.proc.pen., ossia di impugnazione diretta alla Corte di cassazione contro sentenze inappellabili e per motivi che non si era potuto rappresentare nel grado di appello.’ Non è dunque consentito sollevare per la prima volta con ricorso per Cassazione questioni sostanziali e processuali, non dedotte in appello, per mancanza di diligenza o di avvedutezza della parte, che non ha impugnato la sentenza di primo grado o ha incentrato l’appello su capi e punti diversi da quelli oggetto di censure
tardive, oppure, pur avendoli ritualmente contestati, tali capi e punti, ha prospettato ragioni differenti, non proponibili nel giudizio di legittimità neppure quali profili rilevabili di ufficio.
Ed è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01).
4. Manifestamente inammissibile è il terzo motivo.
E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «n tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto)».
Non si ravvisano ragioni per discostarsi, condividendolo, da tale orientamento, acriticamente posto in dubbio dal ricorrente.
5. Inammissibile è, ancora, l’ultimo motivo.
La Corte di appello, come anticipato, ha respinto la richiesta difensiva invocandone l’inconciliabilità con le plurime condanne di cui il ricorrente, delinquente abituale, è latore, e, comunque, in quanto la cedotta imputata afferisce alla violazione di un dovere civico ancor prima che giuridico, di adempiere a tutti gli obblighi relativi al sussidio pubblico.
Si tratta di motivazione aderente ai dati processuali, coerente col disposto normativo, non manifestamente illogica, cui il ricorrente, al netto della allegazione di pronunce che hanno ritenuto l’applicabilità del disposto dell’art. 131-bis cod.pen. anche a violazioni quale quella qui in discussione, nulla adduce a sostegno della propria richiesta, alfine solo contestativa e mirata a ottenere una rivalutazione, di merito, in questa sede inammissibile, sulla meritevolezza dell’imputato.
Si rileva – ricordata la ampia discrezionalità della quale il giudice del merito gode in relazione alla riscontrabilità o meno delle condizioni sostanziali per l’accesso alla ipotesi prevista dalla citata disposizione normativa (sulla natura di giudizio di merito della valutazione sulla ricorrenza delle condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 febbraio 2028, n. 9204, non massimata sul punto) – che la Corte territoriale ha escluso, con una motivazione che qui si ritiene di condividere, che la offesa al bene interesse tutelato dalla norma arrecata con la condotta del ricorrente, avendo peraltro determinato il percepimento da parte della medesima del reddito di cittadinanza per diverse mensilità in assenza delle condizioni per la sua corretta erogazione, potesse essere considerata di particolare tenuità.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Depositata in Cancellerie