Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1076 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1076 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 432 del 2025 della Corte di appello di Messina del 14 marzo 2025;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 14 marzo 2025 la Corte di appello di Messina ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 8 novembre 2023, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2029, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, per avere la medesima, ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare che in data 30 marzo 2020 a carico della stessa era stata disposta ed eseguita la misura cautelare degl arresti dorniciliari presso la abitazione dei genitori, in tale modo proseguendo a percepire il beneficio di cui sopra.
In particolare la Corte di merito, avendo il Tribunale disposto a carico della imputata, concesse alla medesima le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni 2 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, ha provveduto alla rideterminazione della pena inflitta nella misura di otto mesi di reclusione, salvo il resto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa della imputata articolando due motivi di ricorso.
Un primo motivo attiene alla mancata comunicazione della avvenuta applicazione a carico della prevenuta della misura cautelare personale degli arresti domiciliari; ad avviso della ricorrente difesa, dovendo il giudice che dispone la misura procedere alla revoca della assegnazione del beneficio in esame, non vi era alcun obbligo in capo alla ricorrente di provvedere alla comunicazione della esecuzione della misura cautelare a suo carico.
Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente ha lamentato il fatto che il giudice del gravame non abbia ritenuto applicabile al caso ora in esame la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Ritiene opportuno il Collegio, prioritariamente rispetto ad ogni altra rilevazione, ribadire la indifferenza rispetto alla presente fattispecie della circostanza che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, la legge n. 26 del 2019, con la quale è stato convertito il decreto – legge n. 4
dello stesso anno sia stata espressamente abrogata; infatti, come questa Corte ha avito modo di precisare, con orientamento che qui viene ulteriormente, e convintannente, sostenuto, la formale abrogazione dell’indicata norma incriminatrice, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, a far data dall’i gennaio 2024, non integra un’ipotesi di abolitio criminis, di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, con legge n. 85 del 2023, del tutto sovrapponibile a quella oggetto di contestazione alla COGNOME e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Corte di cessazione, Sezione III penale, 25 ottobre 20024, n. 286951).
Tanto premesso osserva il Collegio che alla odierna imputata è stata contestata la violazione dell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legga n. 26 del 2029, in quanto la medesima, già ammessa a godere del reddito di cittadinanza fin dal 6 giugno 2019, aveva omesso di comunicare il fatto che, a decorrere dal 30 marzo 2020, la stessa, sottoposta al regime cautelare degli arresti domiciliari, si trovava presso la abitazione dei genitori.
A tale riguardo osserva il Collegio che la disposizione che si assume essere stata violata dalla COGNOME, cioè l’art. 7 del citato decreto legge n. 4 del 2019, prevede, al comma 1, la rilevanza penale della condotta di chi al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza renda od utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; al successivo comma 2 prevede, invece la rilevanza penale della condotta di chi ometta di comunicare, entro un determinato termine indicato dalla norma, le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se derivanti da attività irregolari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio già in godimento.
Come è stato osservato si tratta di due fattispecie penali incidenti su momenti diversi della vicenda connessa al godimento del reddito di cittadinanza; la prima, infatti, ha ad oggetto la genuinità delle informazioni che il soggetto richiedente il beneficio è tenuto a fornire all’atto della presentazione della relativa domanda, mentre la seconda attiene al dovere di comunicazione che il soggetto beneficiario ha in relazione alla permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito la erogazione della predetta
provvidenza economica e che sono dovute in quanto rilevanti ai fini della revoca o riduzione dell’ammontare di quella.
Quanto al caso di specie alla COGNOME è stata contestata la seconda delle descritte ipotesi delittuose, per non avere la stessa informato l’ente erogatore del beneficio del fatto che ella era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lei applicati non presso la propria residenza, ove la COGNOME conviveva con i propri figli maggiorenni come dalla medesima dichiarato al momento della presentazione della domanda volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, ma presso la abitazione dei genitori.
Rileva la ricorrente che – essendo previsto dall’art. 7-ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, che, in caso (fra l’altro) di soggezione del beneficiario ovvero del richiedente il reddito di cittadinanza ad una misura cautelare personale, l’erogazione del beneficio debba essere officiosamente sospesa con provvedimento emesso dalla stesso organo giudiziario che ha adottato il provvedimento cautelare, tanto che, in base a quanto disposto dal comma 3 di tale disposizione legislativa, nel primo atto cui è presente l’indagato l’autorità procedente lo deve invitare a dichiarare se lo stesso gode o meno del beneficio in questione, ed in caso di risposta positiva è onere di tale autorità, disposta la sospensione della erogazione, comunicare, nel termine di 15 giorni dalla sua adozione, il predetto provvedimento all’ente erogatore – la stessa non aveva alcun dovere di informare a sua volta l’ente in questione della applicazione a suo carico degli arresti domiciliari, essendo la procedura per la sospensione del beneficio sottoposta ad un impulso officioso.
L’argomento difensivo è errato.
Osserva, infatti, il Collegio come sia viziata la prospettiva sotto la quale è stata esaminata dalla ricorrente difesa la presente vicenda.
Invero, non ignora questa Corte che, recentissimamente, nell’esaminare una fattispecie per diversi aspetti simile alla presente, questa Corte ha segnalato come, ai fini dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, poiché l’eventuale sopravvenuta applicazione di una misura cautelare personale al beneficiario del reddito di cittadinanza determina non la revoca della erogazione del beneficio o la riduzione del suo ammontare, ma solo la sospensione di questa, l’ipotesi della omessa comunicazione di tale evenienza – esulando essa dal testuale tenore dell’art. 7, comma 3, del citato decreto legge, il quale prevede
che costituisca reato la mancata comunicazione di informazioni dovute che siano rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio – risulta essere penalmente irrilevante stante l’ineludibile principio di tassatività della fattispecie penale, (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 maggio 2025, n. 19873, rv 288106).
Si ritiene, tuttavia, che la presente fattispecie contenga dei profili di peculiarità che consentano di affermare la sua autonomia rispetto al predetto principio.
Premesso che appare opportuno ribadire come l’obbligo dell’istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, l’eventuale, anche sopravvenuto, “stato detentivo” di taluno dei componenti del nucleo familiare – ed al riguardo è bene ricordare che il reddito di cittadinanza è beneficio spettante non al singolo soggetto ma al nucleo familiare del quale egli è partecipe (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2022, n. 1351, rv 282637, in motivazione) – deve intendersi riferito anche alla stessa persona del richiedente e che nel concetto di “stato detentivo” deve intendersi compresa non solo la condizione di chi sia ristretto all’interno di un istituto penitenziario ma anche quella di chi si trovi in istato di detenzione domiciliare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2025, n. 24419, rv 288397), va rimarcato che, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in questione, il richiedente deve comunicare sia chi siano i componenti del nucleo familiare con esso conviventi, sia quale sia la condizione reddituale di costoro, oltre che la propria.
Ora, per come emerge dalla sentenza impugnata la COGNOME al momento in cui ha presentato la propria richiesta di godimento del beneficio del reddito di cittadinanza ha dichiarato di risiedere in Messina, in una abitazione ubicata in INDIRIZZO, unitamente ai figli maggiorenni COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Nel momento in cui la stessa è stata, invece, sottoposta alla misura cautelare la medesima si era trasferita presso la diversa abitazione dei due genitori sita nel Comune di Saponara.
Tale circostanza – avendo essa comportato la variazione del nucleo familiare di appartenenza della COGNOME, nonché, di conseguenza, degli elementi reddituali di calcolo rilevanti ai fini del godimento del reddito di cittadinanza e della misura della sua erogazione – doveva, secondo la previsione dell’art. 7,
comma 2, del più volte citato decreto legge n. 4 del 2019, essere comunicata all’ente erogatore a prescindere dal fatto che analoga comunicazione, stante l’avvenuta applicazione della misura cautelare a carico della COGNOME, dovesse essere fatta, onde determinare la sospensione della erogazione del beneficio, da parte dell’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 7-ter del medesimo decretolegge.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato previsto e punito dal comma 2 dell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019.
Venendo, a questo punto, al secondo motivo di impugnazione, relativo alla esclusione della possibilità di applicare nella circostanza la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si rileva – ricordata la ampia discrezionalità della quale il giudice del merito gode in relazione alla riscontrabilità o meno delle condizioni sostanziali per l’accesso alla ipotesi prevista dalla citata disposizione normativa (sulla natura di giudizio di merito della valutazione sulla ricorrenza delle condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 febbraio 2028, n. 9204, non massimata sul punto) – che la Corte peloritana ha escluso, con una motivazione che qui si ritiene di condividere, che la offesa al bene interesse tutelato dalla norma arrecata dalla COGNOME con la condotta da lei posta in essere, avendo determinato il percepimento da parte della medesima del reddito di cittadinanza per diverse mensilità in assenza delle condizioni per la sua corretta erogazione, potesse essere considerata di particolare tenuità.
Va ancora aggiunto che non è riscontrabile alcuna contraddittorietà fra la avvenuta valorizzazione della incensuratezza della imputata, operata dalla Corte al fine di legittimare la riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto alla prevenuta, e la esclusione della particolare tenuità del fatto, posto che quest’ultima non è stata operata in funzione di una indimostrata proclività della COGNOME alla violazione delle norme penali fattore che, ove sussistente, avrebbe potuto introdurre, quale elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, il carattere abituale della condotta delittuosa – ma in ragione della considerevole rilevanza economica delle conseguenze dell’illecito, tale da sottrarre una non modesta provvista finanziaria ai generali fini solidaristici per i quali la stessa era stata originariamente stanziata.
Ala rigetto del ricorso fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente