Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9064 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 04/03/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Moiano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18/06/2025 del Tribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 giugno 2025, il Tribunale di Pistoia assolveva NOME COGNOME, per insussistenza del fatto, dai reati di cui agli artt. 2 e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, contestati ai capi A e B della rubrica, per aver omesso di comunicare all’ente pubblico emittente di essere destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa, al fine di ottenere indebitamente il beneficio denominato reddito di cittadinanza.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lettera b), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 2, comma 1, lett. cbis, d.l. n. 4 del 2019 ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.
Deduce il Procuratore ricorrente che il Tribunale aveva assolto l’imputato, reputando che l’unica misura cautelare ostativa alla concessione del beneficio del reddito di cittadinanza fosse la custodia cautelare in carcere, conclusione in aperto contrasto con l’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 che, al comma 1, indica alla lett. c-bis la mancata sottoposizione a misura cautelare personale per il richiedente il beneficio, senza selezionare, tra le misure cautelari ostative, la sola custodia cautelare in carcere, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Conclude, pertanto, il ricorrente, sostenendo che la sottoposizione alla misura cautelare di cui all’art. 282-bis cod. proc. pen., al momento della presentazione della domanda di beneficio, sia ostativa alla concessione del beneficio, e che, dunque, l’omessa indicazione della sua sussistenza da parte di chi vi sia sottoposto integra gli estremi del reato previsto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Occorre previamente descrivere gli elementi di fatto emergenti dalla sentenza impugnata.
NOME COGNOME, nel presentare richiesta per la erogazione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, sia nella prima occasione del 09/04/2019, sia nella seconda occasione del 26/11/2020, non aveva comunicato la propria sottoposizione a misura cautelare personale, segnatamente alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicata con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pistoia del 16/03/2019.
1.2. Tanto premesso, l’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4 del 2019, come introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, in vigore dal 30/03/2019, dunque da epoca precedente rispetto alla presentazione della prima istanza di erogazione del beneficio, disponeva: «Il reddito di cittadinanza Ł riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonchØ la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3».
La disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 prevedeva poi due diversi reati, uno per la fase genetica e l’altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca piø grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, Ł punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchØ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, Ł punita con la reclusione da uno a tre anni».
Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio va rinvenuta nella tutela dell’amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).
1.3. Ebbene, alla stregua di quanto esposto, tra i requisiti necessari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la erogazione del beneficio, rientra, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, che non deve essere intesa esclusivamente come custodia cautelare in carcere, bensì come mancata sottoposizione a qualunque tipo di misura cautelare, sia di tipo detentivo, sia di tipo non detentivo (cfr., Sez. 3, n. 37395 del 15/10/2025, COGNOME, non mass., laddove la mancata sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, dunque di misura cautelare personale non detentiva, Ł stata considerata come requisito negativo di ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, che ha appunto inserito la lettera c)-bis al comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 4 del 2019).
Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, al pari di qualsiasi altro requisito necessario a ottenere il reddito di cittadinanza, l’assenza di misure cautelari
personali deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.
Dunque, ove tali misure sussistano al momento della richiesta, come nella fattispecie in esame, esse ostano alla erogazione del beneficio e chi non le dichiara nella istanza che presenta commette il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019; mentre, ove le misure sopravvengano successivamente alla concessione dello stesso, interviene il provvedimento di sospensione di cui all’art. 7-ter d.l. n. 4 del 2019.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito che, nell’interpretare il precetto limitando il requisito ostativo alla sola misura cautelare carceraria, ha posto l’accento esclusivamente sull’incidenza della restrizione in carcere sul quantum del reddito di cittadinanza, provvedendo in tal caso lo Stato al mantenimento del soggetto carcerato, la Corte costituzionale (sent. n. 122 del 2020) ha puntualizzato che, con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi Ł una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive (infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio di pericolosità del soggetto insita nell’applicazione della misura cautelare (indipendentemente dal reato che costituisce il titolo della misura). Le condanne, invece, sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali.
Trattasi di requisiti qualificati dalla Corte costituzionale come requisiti morali di onorabilità legati, appunto, alla mancanza di misure cautelari personali o di condanne definitive per reati specifici, ribadendo, nella recente pronuncia n. 31 del 2025, la non incoerenza della sospensione del reddito di cittadinanza per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilità necessari sia per accedere che per mantenere il beneficio, ovvero la mancata soggezione a una misura cautelare personale e l’assenza di condanna per taluni specifici reati intervenuta nei dieci anni antecedenti, affermata nelle precedenti sentenze n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., posto che il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia Ł un ricorso immediato per cassazione, in quanto l’Ufficio requirente avrebbe anche potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di proscioglimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME