Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in NIGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 11/2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado e condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cu all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019), a lui ascritto falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE redatta in data 15/06/2020 e nel nuova dichiarazione del gennaio 2021, al fine della percezione del reddito di cittadinanza, risiedere in Italia da almeno dieci anni, di cui ultimi due anni in modo continuativo, sebben fatto risulti residente in Italia dal gennaio 2018 e non prima del 2017.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato NOME COGNOME, affidando il ricorso a un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, essendosi il ricorrente rivolto impiegato dell’ufficio postale il quale di suo pugno ha redatto materialmente la richies sebbene il ricorrente abbia fornito all’impiegato la carta d’identità e il permesso di soggior cui si evince l’assenza del requisito necessario per Ottenere il beneficio ed essendosi limitat firmare la richiesta compilata dall’altro. Rappresenta di essere sfornito di competenze linguisti della lingua italiana, di essersi rivolto alla RAGIONE_SOCIALE per ottenere un aiuto, di essere nell’ buona fede in quanto convinto di poter beneficiare del reddito di cittadinanza. Deduce pertant l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo non avendo perseguito alcuna finalità di ingannare i funzionario pubblico.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere in via preliminare chiarito che le disposizioni in tema di “reddit cittadinanza” – con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver matur al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui d continuativi: di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). A seguito delle suddette sentenze si recentemente affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimen del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria preceden residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Cort giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22
C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinq anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230).
Da tanto premesso consegue la persistente rilevanza penale della condotta contestata al NOME, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato momento della dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE redatta in data 15/06/2020 e della nuova dichiarazione del gennaio 2021, avendo dichiarato di essere arrivato in Italia dalla Libia nel 2
Passando all’analisi delle censure proposte, si osserva che queste tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazi puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Al riguardo, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente ha compilato e sottoscritto personalmente il modulo con la dichiarazione mendace contestata, non rilevando eventuali difficoltà linguistiche che avrebbero suggerito di chiedere supporto a soggetti est al fine di acquisire precise informazioni in ordine all’effettiva ricorrenza delle condizioni d per accedere al reddito di cittadinanza, considerato peraltro che all’epoca dei fatti egl residente in Italia già da qualche anno e che egli stesso ha dichiarato di essere giunto in I solo nel 2017.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso all’udienza del 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente