Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37936 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37936 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 del la Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2025 , la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9 maggio 2024 che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui a ll’ art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, e gli aveva irrogato la pena,
condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe illegittimamente fruito del reddito di cittadinanza dal febbraio al dicembre 2020, per complessivi 7.768,93 euro, per avere attestato nella domanda di concessione del beneficio, datata 28 gennaio 2020, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in relazione agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., anche con riferimento agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui pone, come condizione per la concessione del reddito di cittadinanza, il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
Si deduce che la questione è rilevante, perché l’imputata è in possesso di tutti gli altri requisiti indicati dalla legge, e non è manifestamente infondata, in quanto la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 166 del 2018, ha precisato come i requisiti per l’accesso a prestazioni sociali, ivi compresi quelli concernenti la residenza, debbono rispettare il principio di ragionevolezza e non possono escludere i non cittadini dai diritti fondamentali, e anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato l’eccessività rispetto allo scopo del requisito di soggiorno pregresso troppo esclusivo in uno Stato per l’accesso alle prestazioni sociali erogate dal medesimo. Si precisa che il requisito della residenza decennale è discriminatorio perché non tiene conto del grado di integrazione dei cittadini europei e viola l’art. 24 della Direttiva 2004/38/CE sulla parità di trattamento, e che, in ogni caso, il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi, sarebbe sufficiente a garantire il consolidamento del radicamento territoriale nello Stato, e sarebbe in linea con la disciplina comunitaria, nonché maggiormente compatibile con i principi di uguaglianza e di non discriminazione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo.
Si deduce che la dichiarazione resa dall’imputata, laddove attesta l’esistenza del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, non può ritenersi
mendace nel senso richiesto dalla disposizione incriminatrice, perché sono stati comunque rispettati i limiti di reddito necessari. Si aggiunge che l’attuale ricorrente aveva una scarsa conoscenza della lingua italiana, non era stata adeguatamente informata dal CAF, ed aveva utilizzato un modulo prestampato del patronato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.
Si deduce che in modo manifestamente illogico il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuità, perché avrebbero dovuto essere presi in considerazione: la dubbia compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali del requisito della residenza decennale in Italia; l’incerta sussistenza del dolo; la modesta gravità dell’imprecisione; l’incensuratezza dell’imputata, cui sono state anche riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in quanto l’attestazione mendace ha ad oggetto una durata della residenza in Italia irrilevante ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, e, quindi, della configurabilità del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 .
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni».
Quindi, le dichiarazioni mendaci rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 sono quelle, e solo quelle, che assumono incidenza ai fini della concessione del beneficio del reddito di cittadinanza o del suo importo. Invero, come precisato anche dalle Sezioni Unite, integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01).
La Corte costituzione, con sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a) , n. 2) d.l. 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Questa sentenza era stata preceduta da una pronuncia della Corte di giustizia U.E. (si tratta precisamente di Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22), la quale aveva affermato: «L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) , della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
L’intervento della Corte costituzionale ha fatto chiarezz a in proposito.
Invero, la sentenza della Corte U.E. poteva ingenerare incertezze, perché poteva essere letta anche come affermativa dell’assoluta incompatibilità con il diritto eurounitario della previsione del requisito della cittadinanza in Italia, in qualunque limite temporale fissato, come presupposto necessario per accedere al benefico del reddito di cittadinanza. La sentenza della Corte costituzione, però, ha precisato che il requisito della residenza in Italia resta un elemento necessario per ottenere la corresponsione del reddito di cittadinanza, ma assume un diverso contenuto, perché non occorre che la durata di tale residenza sia pari ad almeno dieci anni, essendo sufficiente che la stessa sia pari ad almeno cinque anni.
All’esito della dichiarazione di illegittimità costituzionale sopra indicata, il contenuto della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, non può ritenersi più riferito anche alle dichiarazioni mendaci attestanti la sussistenza del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, se l’istante è comunque residente in Italia da almeno cinque anni.
Come precedentemente evidenziato, infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, requisito necessario per ottenere la concessione del beneficio del reddito di cittadinanza è la residenza in Italia dell’istante da almeno cinque anni, e che, quindi, la mendace attestazione della sussistenza del requisito della residenza in Italia da dieci anni, non assume alcuna obiettiva incidenza ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza o di un importo maggiore di quello dovuto a tale titolo.
Di conseguenza, tale falsa attestazione, siccome obiettivamente inidonea al fine di ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, cit.), non integra la condotta sanzionata dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.
Eventualmente, il mendacio potrebbe assumere rilevanza ai fini della concessione del beneficio, e, quindi, dell’integrazione del reato, se il dichiarante non abbia, al momento della presentazione della domanda e dell’attestazione, la residenza in Italia da almeno cinque anni.
Nel senso precedentemente indicato, del resto, si è univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità.
Si è già affermato, infatti, che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (così Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230 – 01).
Ma già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, altra decisione aveva osservato che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto, Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu Adriana Del Pilar, Rv. 287933 – 01).
6 . Nella specie, il mendacio dell’imputata , costituito dalla falsa attestazione nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza di aver risieduto in Italia da almeno dieci anni, è irrilevante, perché la stessa, al momento della dichiarazione, era residente in Italia da oltre cinque anni.
Invero, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio proprio dal Pubblico Ministero, l’attuale ricorrente si era trasferita in Italia dalla Romania in data 18 novembre 2014, mentre, secondo quanto indicato nell’imputazione,
l’attestazione sulla residenza è stata resa nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza presentata il 28 gennaio 2020.
Di conseguenza, deve escludersi che, nella specie, le false informazioni ed attestazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, attinenti all’esistenza del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, siano obiettivamente rilevanti per ottenere un beneficio, il reddito di cittadinanza, non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.
L’inidoneità del mendacio dell’attuale ricorrente in ordine alla sussistenza del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni ad integrare il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, essendo la stessa comunque residente in Italia da almeno cinque anni, impone di annullare la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 30/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME