Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8654 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8654 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25/02/2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del primo giudice e condannato COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione per il reato cui all’art.7 D.L.n.4 del 2019, per aver omesso di indicare, con artifici e raggiri, nell’i accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, di essere sottoposta alla misura della detenzi domiciliare. Si precisa che l’imputata era stata tratta in giudizio con l’originaria imputazi il reato di truffa, di cui all’art. 640 bis cod. pen. e che, nel corso del giudizio di prim giudice di merito, avendo l’istruttoria comprovato la sussistenza del fatto, ha riquali l’originaria imputazione nel reato di cui all’art. 7 D.L. n. 4 del 2019.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputata affidando il ricorso a cinq motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugn per illeggibilità grafica della stessa. Il difensore della ricorrente ha per ben due vol richiesta di copia della sentenza impugnata, in quanto fin dalla prima richiesta, la cancel aveva trasmesso una copia recante fogli bianchi e mancante di alcune pagine. Anche dopo la seconda richiesta è stata trasmessa una copia incompleta. Precisa che l’indecifrabilità graf della sentenza, con conseguente difficoltà di lettura, ha comportato un pregiudizio del diritto alla difesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge processua per omessa traduzione dell’imputata, detenuta per altra causa, e conseguente celebrazione del giudizio in assenza. La Corte di appello, nell’affermare che in nessuna delle udienze la dif aveva rappresentato il preesistente o sopravvenuto stato di detenzione, e quindi di non esser stata a conoscenza dello stato di detenzione per altra causa dell’imputata, ha omesso d considerare che lo stato di detenzione dell’imputata era desumibile dallo stesso capo imputazione e dalle notifiche degli atti introduttivi, posto che si contesta alla ricorrent aver comunicato di essere sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. In particolare difensore rappresenta che l’imputata è stata dichiarata assente alla prima udienza del giudiz di primo grado e il difensore d’ufficio, che ha sostituito il difensore di fiducia, non avrebbe nulla rappresentare al riguardo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione del princi correlazione tra accusa e sentenza. Il giudice di primo grado e quello di appello hanno riten di poter riqualificare il fatto contestato originariamente come truffa nel reato di cui all’a 4/2019, norma che anticipa la soglia della punibilità e che è reato di pericolo, in quanto pun l’autore delle dichiarazioni false a prescindere dall’induzione in errore della persona offes ricorrente non ha potuto esercitare i diritti di difesa, compresa la possibilità di integrar testimoniale.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente rappresenta la sopravvenuta abrogazio del reato. Inoltre, in ordine all’affermazione della responsabilità, rappresenta che lo detentivo non comporta di per sé la revoca del beneficio economico, ma l’eventuale riduzione dell’importo, non dovendosi computare nel nucleo familiare quel componente che si trovi in stato detentivo.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce difetto di motivazione in ordin richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e per il dini circostanze attenuanti generiche.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine alla prima doglianza, si specifica che l’illeggibilità della fotocopia della se messa a disposizione della difesa non determina nullità in quanto la parte che vi ha interes può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento (Sez.4, n. 7968 del 19/02/1988, Rv. 178838). Nel caso in disamina, il ricorrente ha allegato di aver richiesto ed ottenuto la c della sentenza impugnata, mancante di alcune parti, ma non ha fatto alcuna richiesta i cancelleria di rilascio della sentenza autentica del provvedimento. Non si determina quin alcuna causa di nullità. In ogni caso, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, av comunque impugnato e formulato i motivi di gravame.
Quanto alla seconda doglianza, dall’esame degli atti – l’accesso ai quali è consentito giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, c lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 19/07/2012, COGNOME‘COGNOME) – risulta che il decreto che dispone il giudizio per l’udienza preli del 30/05/2022 è stato notificato all’imputata presso il domicilio in INDIRIZZO; che all’udienza preliminare del 30/05/2022, l’imputata, regolarmente citata, non era comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento e che pertanto il giudice ha disposto procedersi ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pen.; che all’udienza del 16/01/2 l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, non ha rappresentato che l’imputata e detenuta agli arresti domiciliari; che all’udienza del 13/11/2023 l’imputata non è compars che l’AVV_NOTAIO, sostituito da l’AVV_NOTAIO, nulla ha rilevato; infine, all’ud 29/01/2024 il difensore, nel rassegnare le conclusioni, nulla ha eccepito. Nel grado di appe è emerso che l’imputata, detenuta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dichiarato di non voler comparire all’udienza del 25/02/2025 innanzi alla Corte d’appello.
Al riguardo, si osserva che la mancata traduzione dell’imputato detenuto all’udienz preliminare determina nullità assoluta ed insanabile solo nell’ipotesi in cui la ric dell’imputato sia stata presentata in tempo utile per disporre ed effettuare la traduz
all’udienza camerale (Sez.2, n. 28780 del 22/06/2016, Rv. 267481). Né può ritenersi che dall’imputazione, ove si attestava avere taciuto, al momento della commissione del fatto, condizione della detenzione pera latra causa, poteva di per sé solo desumersi che, al momento del giudizio, tale status ancora sussistesse.
Pertanto, correttamente, la Corte d’appello, in risposta al motivo di gravame, ha evidenzia che all’udienza preliminare nessuno stato detentivo preesistente o sopravvenuto dell’imputata non noto al giudicante, è stato rilevato né rappresentato dalla difesa né, successivamente stata presentata alcuna richiesta dell’imputata per disporre ed effettuare la traduz all’udienza camerale, come invece necessario (Sez.4, n. 45578 del 28/10/2021, Rv. 282547).
3. In ordine al terzo motivo di ricorso concernente la eccezione di diversità del fatto rit rispetto a quello contestato in quanto sussunto nell’art. 7 D.L. n.4/2019, si richia consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, s pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudi dei diritti della difesa. Occorre quindi accertare se nel corso dell’iter processuale la ricor sia trovata nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all’oggetto dell’imputaz Si osserva al riguardo che originariamente era stata contestata alla ricorrente la fattispec danno, di cui all’art. 640 bis cod. pen., per aver indotto in errore l’ente erogatore mediant falsa attestazione. Il giudice di primo grado ha tuttavia riqualificato, in conformità a previsto dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., i fatti ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 4 ritenendo non necessario l’accertamento delle connotazioni di fraudolenza della condotta e l’accertamento dell’induzione in errore, elementi normativi tipici delle fattispecie di t quanto il procedimento di erogazione del reddito di cittadinanza non presuppone alcuna verific preventiva al momento della presentazione della domanda ma una verifica successiva. Ne segue che il fatto contestato è stato sussunto nell’ambito di un reato di pericolo che prescinde d verifica dell’induzione in errore dell’ente erogante e dell’effettivo ottenimento del ingiusto, ossia del beneficio economico. Pertanto, il mutamento della cornice accusatoria non ha effettivamente comportato alcuna novazione dei termini dell’addebito tale da rendere la dife menomata, essendo carenti profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto pregiudizio, in quanto la condotta contestata concerne un fatto pi circoscritto, privo degli elementi costituivi della truffa, che costituisce un minus rispetto al certamente più articolato delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., norma che necessita, a ai fini della sua consumazione, del conseguimento dell’ingiusto profitto quale conseguenza dell propria attività criminosa: ragion per cui la ricorrente è stata senz’altro posta in condiz rendersi ampiamente conto della sostanza dell’addebito e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. La ricorrente quindi non ha interesse all’eccezione posto che addirittu volere trarre le logiche conseguenze da quanto esposto, discenderebbe, semmai, dall’analisi di cui sopra, la possibile contestazione suppletiva del reato di truffa in concorso con quello d Corte di Cassazione – copia non ufficiale
all’art. 7 cit. Sotto altro profilo, il motivo è generico, non avendo il ricorrente specific pregiudizio possa essere derivato in ordine alle richieste istruttorie.
4. In ordine alla lamentata abrogazione della fattispecie contestata, correttamente il giudi a quo ha ribadito che l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzion penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente e comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di c ( Sez.3, n.7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 – 01).
Inoltre, la doglianza con la quale si lamenta una mancata riduzione del beneficio economico non rileva ai fini dell’affermazione della responsabilità, posto che si contesta alla ricorr aver taciuto il proprio status di persona sottoposta a detenzione (nella specie detenzi domiciliare ex art. 47 ter ordinamento penitenziario), ostativo di per sé e indipendentemente ulteriori requisiti, all’ottenimento del beneficio, a prescindere dunque dall’accertam dell’ingiusto profitto. In ogni caso, anche a ragionare diversamente, il motivo non specific alcun modo se e quale incidenza concreta tale mancata comunicazione avrebbe avuto sul computo del beneficio.
5. Infine, in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui 131 bis cod. pen., si evidenzia che il giudice a quo ha richiamato i precedenti penale da cu gravata l’imputata, ritenendo che la condotta non possa essere considerata occasionale, nonché la percezione di euro 9446,81, mentre nulla avrebbe dovuto percepire, e il conseguente danno allo Stato, da non considerarsi lieve.
In ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il manc riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta c d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il so di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso i disamina il giudice a quo ha evidenziato L’insussistenza di elementi di novità da valut favorevolmente.
6.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 03/12/2025
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