Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10836 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10836 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decisione del 4/06/2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, in data 23/05/2024, dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché, nella domanda presentata all’RAGIONE_SOCIALE in data 19/06/2029, utilizzava la dichiarazione sostitutiva unica presentata dalla madre COGNOME NOME, necessaria per l’elaborazione dell’indicatore ISEE, in cui non risultavano indicate le somme ottenute dal COGNOME nel 2018 quali vincite di gioco per un importo superiore ad euro 15.248,02.
2.Avverso tale provvedimento, COGNOME NOME, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo censura la decisione impugnata per non aver offerto risposta alla specifica doglianza difensiva concernente la sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 7 d.l. n. 4 del 2019: la Corte territoriale avreb ritenuto integrato l’elemento soggettivo senza considerare che l’obbligo di indicare le vincite da gioco nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza non presentava caratteri di immediata intelligibilità per il cittadino medio. La motivazione non spiegherebbe per quali ragioni tale equivocità normativa non incida sulla ricostruzione del dolo, né perché l’omissione debba ritenersi finalizzata a ottenere indebitamente il beneficio, quando risulta pacifico che il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto alla prestazione anche indicando le vincite del 2018.
4.Nel secondo motivo censura l’omessa concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., rilevando che la Corte di merito ha fondato il diniego sul rilievo che la richiesta è stata avanzata in sede di conclusioni, in violazione del principio secondo cui le conclusioni possono estendersi rispetto ai motivi di appello. La soluzione adottata risulterebbe, altresì, contraddittoria rispetto al trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, che ha visto l’applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, oltre alla sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile costituendo una mera riproposizione della doglianza già proposta in sede d’appello e correttamente disattesa in fatto e diritto, dalla Corte territoriale, (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217-01).
La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta
(testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Infatti, il ricorso non può ignorare le affermazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta, in forza dell’art. 592 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. all’inammissibilità. Dunque, difetta del requisito della specificità l’impugnazione ripetitiva, consistente nella testuale replica di argomenti difensivi già utilizzati in un grado precedente.
In relazione al primo motivo, la Corte d’appello con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, ha confutato le doglianze difensive finalizzate a mettere in dubbio la soggettiva attribuibilità dei fatti ch qui occupano all’imputato e ad escludere la configurabilità di un errore inescusabile in capo al COGNOME, facendo applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286413 – 01) secondo cui: «In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a ta fine richiesti dall’art. 2 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, c modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., in quanto la suddetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del medesimo decreto.”
La Corte territoriale ha altresì aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non essendo la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da fa ritenere l’oscurità del precetto, ma al contrario caratterizzata da «un corpus di norme chiare», da contenuto agevolmente comprensibile e che indicano con precisione tanto i presupposti necessari per accedere al beneficio quanto all’opposto le condizioni ostative condizione tra le quali vi è la concreta disponibilità di redditi e somme anche provenienti da vincite al gioco avendo un importo superiore alla soglia massima prevista dalla legge alla fine della ammissione del beneficio.
Risulta, pertanto immune da censure il rilievo della Corte territoriale secondo cui COGNOME NOME nel presentare in data 19 giugno 2019 l’istanza diretta ad ottenere l’ammissione al reddito di cittadinanza ha prodotto la dichiarazione unica sostitutiva della madre dei NOME attestante la percezione da parte dell’intero nucleo familiare di redditi inferiori alla soglia massima di euro 10.000,
ha consapevolmente e scientemente omesso di indicare le vincite al gioco conseguite nell’anno 2018 pari ad euro 15.248,02, trattandosi di cifra oggettivamente superiore alla già menzionata soglia che, se dichiarata, avrebbe impedito di ottenere il beneficio richiesto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che, secondo quanto risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, il ricorrente, in sede d’appello, si era limitato a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, solo in sede di conclusioni, aveva avanzato la richiesta del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziario, in tal modo sollecitando l’esercizio del relativo potere-dovere attribuito alla Corte d’appello, rientrando il beneficio della non menzione tra le questioni devolute d’ufficio alla cognizione d’appello per l’espressa previsione normativa dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La premessa consente al Collegio di ritenere la doglianza astrattamente ammissibile, rilevando il principio secondo cui il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice d’appello di applicare d’ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale “non decisione”, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 – 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02).
Nel caso in esame, il ricorrente ha formulato la richiesta nei termini di cui al motivo di ricorso, dinanzi alla corte territoriale, in sede di conclusioni, il ch consente al Collegio di esaminarne la fondatezza.
2.1.Tanto premesso, il motivo di ricorso, è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha censurato la mancata concessione della non menzione, ritenendola “illegittima” in costanza della concessione della pena sospesa e dell’attestazione del trattamento sanzionatorio nel minimo e con concessione delle attenuanti generiche nella massima espansione.
Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa dal Collegio.
Quanto, infatti, ai rapporti tra le circostanze attenuanti e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, la strutturale diversità delle rispettive finalità – la non menzione della condanna, tendente ad evitare gli effetti negativi della pubblicità e dell’iscrizione della condanna, e le attenuanti generiche, previste per la più adeguata commisurazione della pena nel caso concreto esclude ogni possibilità di concettuale contrasto tra il diniego della concessione
della non menzione della condanna nel certificato giudiziale e le circostanze attenuanti, anche se concesse nella loro massima estensione.
Relativamente al rapporto tra la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il beneficio della sospensione condizionale della pena, questa Corte, in più occasioni (Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, COGNOME Gatto, Rv. 253484 – 01), ha sottolineato che, mentre la prima persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, la seconda ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.
Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che sia illogica la decisione con cui il giudice neghi la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale pur in presenza del riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e della concessione della sospensione condizionale della pena, non sussistendo alcuna relazione di necessaria interdipendenza tra i predetti istituti, che rispondono a finalità tra loro distinte.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 20/01/2026
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente