Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11051 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11051 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Mogadiscio (Somalia) il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di L’Aquila, h confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 gennaio 2024, con la qua l’imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in o al reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convert modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebita il beneficio economico del reddito di cittadinanza con domanda del 15 luglio 202
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dichiarava falsamente di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedervi da almeno due anni in modo continuativo, essendo invece sul territorio nazionale dal 15 febbraio 2018.
Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, degli artt. 26 e 29 della Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, nonché violazione dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Si sostiene che, nel caso di specie, pur in presenza di “doppia conforme”, le questioni sollevate debbano essere lette alla luce delle sopraggiunte pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale nonché del principio di supremazia del diritto dell’Unione Europea in virtù del quale le norme nazionali contrastanti con esso devono essere disapplicate. Alla luce di tale premessa, la difesa sostiene che NOME, godendo dello stato di rifugiato, sarebbe destinatario, in base alla Direttiva 2011/95/UE, di maggiore tutela e protezione senza che sia richiesto alcun requisito temporale, essendo equiparato, quanto alle prestazioni sociali e lavorative, al , cittadino dello Stato membro.
La Corte di appello, dunque, nel confermare il giudizio di responsabilità dell’imputato, avrebbe disatteso l’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali contrarie al diritto unionale che riconoscono un trattamento più favorevole in ragione del suo status.
2.2. Con un secondo motivo, si censura violazione degli artt. 2 e 25 Cost. in quanto la Corte di appello avrebbe applicato una norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, sul presupposto errato che, nel caso di specie, la pronuncia della Corte costituzionale non troverebbe applicazione.
2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione quanto all’asserita sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte di merito considerato che l’imputato avesse presentato istanza volta ad ottenere il beneficio tramite intermediario; sicché non risultava dimostrata l’effettiva rappresentazione in capo allo stesso del richiesto requisito temporale di residenza e neppure la sua comprensione della lingua italiana.
2.4. Con un ultimo motivo di doglianza, si censura il vizio di motivazione quanto all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato.
La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il requisito della residenza da un punto di vista formale, dando rilievo alla data di prima registrazione del ricorrente presso lo Sportello Unico immigrazione, avvenuta in data 15/02/2018,
anziché in senso sostanziale di residenza effettiva, considerando che lo stesso, in quanto rifugiato, ‘potesse trovarsi sul territorio nazionale da molto più tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Prima di esaminare le censure difensive, va sottolineato che le disposizioni in tema di reddito di cittadinanza, con particolare riferimento al requisito, maturato dal richiedente al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi (art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni.
2.1. Segnatamente, vanno richiamate: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C223/22, che ha risposto al quesito proposto da giudice del rinvio (Tribunale di Napoli) concernente la compatibilità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, con la normativa italiana che prevede il requisito di residenza decennale per accedere al beneficio dell’erogazione del reddito di cittadinanza richiesto ai cittadini di Paesi terzi, ch siano soggiornanti di lungo periodo; la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025 – emessa su incidente promosso dalla Corte di appello di Milano, sezione lavoro, avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. La Corte di giustizia ha stabilito che il requisito di residenza per dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, crea una disparità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini nazionali, configurando una “discriminazione indiretta”; situazione che si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra, mettono in una posizione di svantaggio particolari gruppi di persone rispetto ad altri, senza una giustificazione obiettiva. La Corte ha sottolineato che le disparità di trattamento possono essere giustificate da obiettivi legittimi e che devono essere appropriate e non eccedere quanto necessario per
raggiungere tali obiettivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il requisito di residenza imposto dalla normativa italiana non fosse giustificato, ed ha pertanto concluso che la normativa italiana è incompatibile con l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva 2003/109/CE testualmente affermando che «l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi ché siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 delta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
2.3. Come già anticipato, è poi intervenuta la sentenza C. cost. n. 31 de 2025, che ha richiamato la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso esplicitamente le distanze quanto all’inquadramento del reddito di cittadinanza tra le misure di assistenza sociale ed ha evidenziato che mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si fondano essenzialmente sul solo stato di bisogno, la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica: il reddito di cittadinanza prevede, infatti, un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità, che strutturano un percorso formativo e d’inclusione, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020). Si è quindi ribadito che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Su tali premesse, si è ritenuto evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l’esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». Dunque, «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il
beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell’assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all’uscita dalla condizione di povertà».
2.4. Ancora, richiamando la propria sentenza n. 19 del 2022, la Corte costituzionale ha precisato che gli obiettivi del reddito di cittadinanza implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato». In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto d soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, «non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».
Per quanto qui di rilievo, va evidenziato che la sentenza n. 31 del 2025 ha precisato che, «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», né irragionevole e che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». La sentenza in oggetto ha, tuttavia, precisato che il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all’accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo. Si è evidenziato che, a differenza di altre misure – come l’assegno sociale, correlato allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) – il progetto di inclusione previsto dal reddito di cittadinanza non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell’integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.; da qui, la conclusione che il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del reddito in questione e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.
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2.5. La Corte costituzionale ha affermato, perciò, la necessità di tenere ferma la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni i’n tema di reddito di cittadinanza, «senza che a ciò possa ritenersi d’ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». Al riguardo, si è affermato che la sentenza della CGUE, in definitiva, non ha verificato l’esattezza dell’interpretazione proposta dal giudice del rinvio (Tribunale di Napoli), in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l’uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, «se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spett l’interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l’unifor applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l’interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nonnofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». Così ricostruito il sistema, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) dal rimettente con riguardo all’art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi, ritenuto privo di proporzionalità e di ragionevol giustificazione, specie se accostato al requisito della residenza per cinque anni richiesto per l’ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno.
2.6. Alla luce di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che, in questi termini, si “ricompone armonicamente” anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C.U. e C223/22, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini . di Paesi terzi, con l’ordinamento dell’Unione europea. Si evita così, oltretutto, l’insorgere di una “discriminazione alla rovescia” altrimenti effettivamente prospettabile, in relazione ai cittadini dell’Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come la stessa Corte costituzionale ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza AVV_NOTAIO, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residen decennale.
Fatta questa premessa, va osservato, quanto al primo motivo di ricorso, che il RAGIONE_SOCIALE, al momento della presentazione della domanda (in data 15/07/2020),
volta ad ottenere il beneficio, non godeva dello status di rifugiato (né la difesa allega documentazione a sostegno). Allo stesso, solo nell’anno 2019, era stato riconosciuto – secondo la prospettazione difnsiva – lo stato di richiedente asilo; cosicché risulta inconferente, oltre che infondato, nel caso di specie, il richiamo alla Direttiva 2011/95/UE, riguardante le norme comuni per riconoscere ed attribuire la protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi od apolidi.
In conclusione, al caso di specie deve applicarsi il principio di cui in premessa, secondo cui è sufficiente che il beneficiario del reddito di cittadinanza sia residente in Italia per almeno 5 anni, anziché per almeno 10 anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230 – 01). Di tali coordinate interpretative, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione in quanto ha accertato l’insussistenza in capo al ricorrente di tale requisito, non avendo il NOME la residenza «per almeno 5 anni» al momento della domanda (in data 15/07/2020).
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente perché attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata circa l’accertamento della responsabilità penale – sono inammissibili, e comunque manifestamente infondati, risolvendosi in una mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra’ il precetto penale di cui all’art. 7 de citato d.l. (ex multis, Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 – 01).
La Corte di appello, con motivazione adeguata e coerente, ha evidenziato che la domanda proveniva dal RAGIONE_SOCIALE e che l’utilizzazione di un intermediario non escludeva la sua responsabilità nella falsa rappresentazione di un dato/requisito a lui ampiamente noto, perché da lui comunicato a tale intermediario, nonché l’assenza di ogni elemento dal quale desumere che l’imputato non avesse sufficiente dimestichezza con la lingua italiana e – quanto al requisito della residenza da intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla formale iscrizione anagrafica – l’assenza, da parte del ricorrente, di prove idonee a dimostrare la sua presenza ad un periodo antecedente alla data di registrazione allo sportello unico immigrazione.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2026