Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9542 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9542 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIPOSTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato dalla Corte di appello di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 1019, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., contestando l’omessa valutazione dell’esiguità del danno patrimoniale, l’erronea valutazione del requisito della non abitualità e l’omessa considerazione delle modalità della condotta; 2) vizi della motivazione e violazione dell’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 4 del 1019, relativamente all’assenza dell’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie di reato; 3) vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle argomentazioni difensive dedotte in giudizio; 4) vizi della motivazione e violazione dell’art. 133 cod. pen., vista l’erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena previsti dalla legge;
che l’RAGIONE_SOCIALE, in veste di parte civile, ha presentato memoria difensiva con cui, sviluppando argomentazioni adesive rispetto a quelle della sentenza impugnata, chiede il rigetto del ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che il primo e il secondo motivo di doglianza, relativi alla penale responsabilità dell’imputato, possono essere, per contenuto, trattati congiuntamente;
che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di “doppia conforme”, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
che, quanto ai primi due motivi di censura, la Corte ha fornito un’ampia e articolata motivazione, illustrando con chiarezza l’iter logico-argomentativo seguito per pervenire alla certezza della responsabilità dell’imputato, valorizzando come non solo il COGNOME non abbia mai personalmente dichiarato di avere avuto difficoltà nella comprensione, ma non sia altresì credibile la circostanza che l’imputato aveva fatto affidamento all’operatore del CAF senza prestare attenzione a quanto dichiarato, dal momento che era stato il COGNOME medesimo a fornire all’operatore gli estremi del contratto di locazione, omettendo che lo stesso fosse già scaduto, e a fornire le informazioni circa l’esistenza di un rapporto finanziario, omettendo, invece, di riferire in ordine al possesso delle quote societarie,
dimostrando in tal modo di aver effettuato una selezione mirata dei rapporti da dichiarare (pag. 4 del provvedimento);
che la Corte ha chiarito come il fatto che le quote avessero un valore effettivo inferiore a quello nominale non risulta essere di alcun rilievo e non incide in alcun modo sull’esimente della buona fede, sia per le ragioni sopra esposte sia in quanto sussisteva un obbligo dichiarativo in capo all’imputato sul valore del proprio patrimonio immobiliare, cui il predetto, in relazione al possesso delle quote societarie, ha omesso totalmente di adempiere, non indicando nemmeno i riferiti valori effettivi delle quote che, a dire della difesa, sarebbero stati inferiori a que nominali;
che la Corte ha evidenziato come non ricorrano i presupposti per la qualificazione del fatto come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione della somma complessivamente percepita dall’imputato, pari a euro 1.600,00 fino al momento dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché delle due precedenti condanne per reati della medesima indole, quali l’insolvenza fraudolenta e l’appropriazione indebita (pag. 4 del provvedimento);
che il terzo motivo di ricorso, relativo a dedotti vizi motivazionali in ordine all valutazione compiuta dalla Corte sulle argomentazioni difensive, è parimenti inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già esaminati sia dal giudice di prime cure sia dalla Corte d’appello, i quali hanno puntualmente scrutinato le prospettazioni difensive – assertive, incomplete e del tutto inverosimili – e fondato il giudizio di colpevolezza dell’imputato sulla base delle considerazioni sopra richiamate (pag. 4 del provvedimento);
che il quarto motivo di doglianza, in parte sovrapponibile al primo motivo, è inammissibile, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte chiarito come la pena irrogata appaia equa e come non ricorrano i presupposti per la qualificazione del fatto come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle ragioni già esaminate con riferimento al primo motivo di ricorso;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00;
che la parte ricorrente deve essere anche condannata alla rifusione delle sp di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civil liquidarsi in euro 3000,00, senza Iva e accessori, trattandosi di ente pubblico
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in comple C 3.000,00.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.