Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7104 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7104 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.33/2026 PU – 13/01/2026 R.G.N. 29100/2025
-Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 3 luglio 2023 del Tribunale di Marsala che aveva condannato l’imputata alle pene di legge per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per aver percepito il reddito di cittadinanza, nonostante non avesse il requisito dell’effettiva residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
La ricorrente eccepisce la violazione di legge perchØ con la sentenza n. 31 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio alla residenza in Italia per dieci anni anzichØ per cinque anni (primo motivo); il vizio di motivazione in ordine al dolo (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’errore di diritto (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Pertanto, il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, non coglie nel segno ed Ł quindi manifestamente infondato, perchØ non risulta rispettato neanche il requisito della residenza nel territorio dello Stato dei cinque anni prima della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza.
Va premesso che integrano il reato le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01).
Nel caso in esame, la ricorrente ha conseguito il beneficio non spettante con una dichiarazione dolosamente mendace, mai ritirata. Nella prospettiva difensiva, la domanda non era certamente a lei riconducibile, vi era una responsabilità del soggetto trasmittente e in ogni caso era configurabile un errore sulla legge extra-penale. La Corte di appello ha affrontato tutti i punti critici sottoposti al suo esame e ha risposto in modo completo, non manifestamente illogico o contraddittorio. Con riferimento alla sottoscrizione, ha correttamente osservato che l’assenza dell’autografo esclude la certa riferibilità della domanda all’interessata, atteso che il responsabile del CAF, il quale la riceve per trasmetterla all’RAGIONE_SOCIALE, provvede all’identificazione della richiedente, ma non svolge un ruolo di consulenza nØ assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese. Sul punto, va ricordato che la condotta criminosa Ł integrata anche quando la dichiarazione non sia sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetto Codice dell’Amministrazione digitale), atteso che l’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 – 01). Con riferimento al dolo, La Corte di appello ha poi valorizzato non solo il mendacio finalizzato all’ottenimento del beneficio ma anche il comportamento post-factum , siccome la ricorrente non mai revocato la domanda. Il tema si intreccia con quello dell’errore sulla norma extra-penale e sull’ignoranza inescusabile. Ma l’ignoranza o l’GLYPHerrore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti di legge, si risolve in un GLYPHerrore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo, in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale, mentre non vi Ł inevitabilità dell’ignoranza della legge penale perchØ la normativa in tema di concessione del GLYPHreddito di GLYPHcittadinanza non presenta connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286413-01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME