Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1082 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1082 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 dicembre 2024, la Corte di appello di Messina, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 23 ottobre 2023, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena anni uno e mesi cinque di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 7, comma 1, del d. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e 316-ter cod. pen., perché: (art. 7, comma 1 del d.l. 4 del 2019) al fine di ottenere
indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, effettivamente conseguito dal mese di novembre 2020 al mese di febbraio 2021, per la somma totale di euro 7.446,70, dichiarava falsamente di essere residente in Italia da dieci anni, essendo invece residente in Italia dal 26/03/2018; (art. 316-ter cod. pen.) dichiarando falsamente, nella domanda RAGIONE_SOCIALE volta al conseguimento del Reddito di Cittadinanza, di essere residente in Italia da dieci anni, essendo invece residente in Italia dal 26/03/2018, conseguiva indebitamente il summenzionato beneficio da novembre 2020 a febbraio 2021 per la somma totale di euro 7.446,79.
La Corte di appello di Messina, ha ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 316ter cod. pen., contestato al capo b) della rubrica, in quello di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 4 del 2019 di cui al capo a) della medesima, ed ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza, l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, l’errata applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, sul rilievo che non sarebbe stato considerato che la ricorrente, avendo difficoltà a comprendere la lingua e la burocrazia italiana, si era rivolta ad un intermediario al quale aveva mostrato il permesso di soggiorno, da cui si evince immediatamente la data di permanenza nel territorio italiano. Si sostiene che, nella compilazione della domanda presso l’intermediario, non fosse stata data all’imputata informativa di legge circa i requisiti di accesso al beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Prima di esaminare le censure difensive, va sottolineato che le disposizioni in tema di reddito di cittadinanza, con particolare riferimento al requisito, maturato dal richiedente al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi (art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni.
Deve innanzitutto rilevarsi che la questione relativa all’eventuale rilevanza&tali pronunce per la soluzione del caso qui in esame non poteva essere sottoposta dalla difesa innanzi alla Corte di appello poiché il giudizio di secondo grado si è concluso in epoca precedente rispetto a dette sentenze.
2.1. Segnatamente, vanno richiamate: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e
C223/22, che ha risposto al quesito proposto da giudice del rinvio (Tribunale di Napoli) concernente la compatibilità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, con la normativa italiana che prevede il requisito di residenza decennale per accedere al beneficio dell’erogazione del reddito di cittadinanza richiesto ai cittadini di Paesi terzi, c siano soggiornanti di lungo periodo; la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025 – emessa su incidente promosso dalla Corte di appello di Milano, sezione lavoro, avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE, 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2011/492/UE – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiano del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni».
2.2. La Corte di giustizia ha stabilito che il requisito di residenza per dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, crea una disparità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini nazionali, configurando una “discriminazione indiretta”; situazione che si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra, mettono in una posizione di svantaggio particolari gruppi di persone rispetto ad altri, senza una giustificazione obiettiva. La Corte ha sottolineato che le disparità di trattamento possono essere giustificate da obiettivi legittimi, esse devono essere appropriate e non eccedere quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il requisito d residenza imposto dalla normativa italiana non fosse giustificato, ed ha pertanto concluso che la normativa italiana è incompatibile con l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva 2003/109/CE testualmente affermando che «L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamenta dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
2.3. Come già anticipato, è poi intervenuta la sentenza C. cost. n. 31 de 2025, che ha richiamato la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso esplicitamente le distanze quanto all’inquadramento del reddito di cittadinanza tra le misure di assistenza sociale ed ha evidenziato che mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si fondano essenzialmente sul solo stato di bisogno, la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica: il reddito di cittadinanza prevede, infatti, un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità, che strutturano un percorso formativo e d’inclusione, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020). Si è quindi ribadito che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Su tali premesse, si è ritenuto evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il caratt meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l’esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». Dunque, «gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell’assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all’uscita dalla condizione di povertà». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Ancora, richiamando la propria sentenza n. 19 del 2022, la Corte costituzionale ha precisato che gli obiettivi del reddito di cittadinanza implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato». In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato
radicamento nel territorio, «non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».
Per quanto qui di rilievo, va evidenziato che la sentenza n. 31 del 2025 ha precisato che, «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», né irragionevole e che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell’Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». La sentenza in oggetto ha, tuttavia, precisato che il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all’accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo. Si è evidenziato che, a differenza di altre misure – come l’assegno sociale, correlato allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che l Repubblica ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) – il progetto di inclusione previsto dal reddito di cittadinanza non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell’integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.; da qui, la conclusione che il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del reddito in questione e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. La Corte costituzionale ha affermato, perciò, la necessità di tenere ferma la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza, «senza che a ciò possa ritenersi d’ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». Al riguardo, si è affermato che la sentenza della CGUE, in definitiva, non ha verificato l’esattezza dell’interpretazione proposta dal giudice del rinvio (Tribunale di Napoli), in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l’uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, «se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spet l’interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l’unif applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l’interpretazion della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare
anche la certezza del diritto». Così ricostruito il sistema, la Corte costituzionale h comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) dal rimettente con riguardo all’art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi, ritenuto privo di proporzionalità e di ragionev giustificazione, specie se accostato al requisito della residenza per cinque anni richiesto per l’ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno.
2.6. Alla luce di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che, in questi termini, si “ricompone armonicamente” anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C.U. e C223/22, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall’ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, co l’ordinamento dell’Unione europea. Si evita così, oltretutto, l’insorgere di una “discriminazione alla rovescia” altrimenti effettivamente prospetta bile, in relazione ai cittadini dell’Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come la stessa Corte costituzionale ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza AVV_NOTAIO, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della reside decennale.
In conclusione, al caso di specie deve applicarsi il principio secondo cui è sufficiente che il beneficiario del reddito di cittadinanza sia residente in Italia almeno 5 anni, anziché per almeno 10 anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230 – 01).
Tenuto conto dell’accertata insussistenza in capo alla ricorrente di tale requisito, non avendo NOME la residenza «per almeno 5 anni» al momento della domanda (era residente nel Comune di Milazzo, per immigrazione dall’estero, dal 26 marzo 2018), deve affermarsi la persistente rilevanza penale della condotta contestata.
Fatta questa premessa circa l’applicabilità della disposizione incriminatrice, deve rilevarsi che il motivo unico di ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, i difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 d citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286413 – 01).
errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex La Corte di appello, con motivazione adeguata e coerente, ha fatto corretta applicazione di tali coordinate interpretative, evidenziando che la domanda proveniva dalla stessa e che l’utilizzazione di un intermediario, quale il CAF, non escludeva la sua responsabilità, che emergeva dalla falsa rappresentazione di un dato a lei ampiamente noto.
Si impone, dunque, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/10/2025