Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10577 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 3 mesi 4, per il reato di cui all’art. 7 co. 1 d.l. 4/2019, per aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’art. 3 del medesimo decreto, inducendo così l’RAGIONE_SOCIALE in errore e procurandosi un ingiusto profitto.
Il ricorrente formula cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione dellaresponsabilità. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della non occasionalità della condotta. Con il quarto motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’applicazione della recidiva. Con il quinto motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonchØ della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł inammissibile, in quanto il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la sussistenza del dolo Ł comprovata dalla macroscopica omissione della dichiarazione della precedente condanna per reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., la quale non può essere considerata una mera svista, stante l’entità della pena e la breve distanza temporale tra
Ord. n. sez. 1686/2026
CC – 30/01/2026
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l’esecutività della condanna stessa e la richiesta del beneficio. La Corte ha inoltre precisato che non assume rilevanza ai fini della responsabilità il fatto che il ricorrente abbia ricevuto, come beneficio economico, un importo modesto, poichØ tale conseguenza dipende esclusivamente dalle condizioni economiche correttamente indicate dal soggetto.
In ordine al secondo motivo, la Corte d’appello ha richiamato il principio ormai consolidato, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui Ł legittima la deroga al principio di retroattività favorevole prevista dall’art. 13 del DL 48/2023. infatti, l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez.3, n.7541 del 24/01/2024, Rv. 285964). Ne segue che l’eccezione Ł manifestamente infondata in diritto.
In ordine al terzo motivo, la motivazione della sentenza impugnata Ł da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale tenuto conto sia dell’entità del beneficio indebitamente percepito dall’imputato, di valore contenuto, ma non trascurabile, sia dei numerosi precedenti penali dello COGNOME, anche per reati contro il patrimonio e in materia di falso, circostanza che esclude la possibilità di qualificare la condotta contestata nel presente procedimento come meramente occasionale.
In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez U, 27/05/2010 n. 35738). La Corte territoriale ha rilevato che l’imputato, già gravato da sei condanne definitive anche per reati contro il patrimonio, l’ultima delle quali risalente a pochi anni prima e relativa a un delitto in materia di falso (2021), ha manifestato nel reato oggetto del presente procedimento una spinta criminosa persistente e la totale indifferenza all’efficacia deterrente delle pronunce giudiziarie, con conseguente aggravamento del disvalore del fatto.
In ordine al quinto motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez . 4, n . 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).NØ Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchØ la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto
dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie la Corte territoriale ha negato la sussistenza di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche e ha fatto richiamo alla gravità del fatto e al contegno processuale tenuto dall’imputato, che non ha in alcun modo contribuito all’accertamento dei fatti.
Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha rilevato che il beneficio indebitamente percepito dall’COGNOME, pari a 430,32 euro, non può considerarsi irrisorio, essendo equivalente a tre mensilità di reddito di cittadinanza corrisposte all’imputato. Inoltre, ha affermato il giudice a quo che, essendo il reato commesso a danno dello Stato, non assume rilievo il criterio sussidiario delle condizioni economiche del danneggiato, dovendosi invece considerarsi il valore oggettivo del danno.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME