Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7067 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7067 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 12/10/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui all’articolo 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019.
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre l’imputata.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta abrogazione della fattispecie incriminatrice ai sensi dell’articolo 318 della legge di bilancio 2023.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice, ritenendo che la Corte di appello non abbia risposto alla doglianza relativa alla insussistenza del reato presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite della Corte hanno osservato che l’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell’introdurre il c.d. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il reddito di cittadinanza e definita dall’art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli
attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchØ di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che alla preesistente misura continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio Ł stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 – 01, in motivazione).
¨ evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni – fa salva l’applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
La norma transitoria, pertanto, assicura tutela penale all’erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all’ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.
3. Il secondo motivo Ł inammissibile.
Va doverosamente precisato che il thema decidendum del presente procedimento non concerne – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente – la sussistenza o meno di un reato presupposto (ossia quello di contraffazione), quanto la mera esistenza di redditi percepiti ma non dichiarati (e quindi influenti sull’esistenza dei presupposti per l’erogazione del beneficio), che la Corte territoriale ha ritenuto esistenti sulla base di una valutazione fattuale (ossia basata sulla materiale disponibilità dei locali dove era stato realizzato un ben avviato opificio dedito alla fabbricazione di borse contraffatte e sulla gestione di detto opificio) che, altrettanto fattualmente, la ricorrente contesta, senza peraltro addurre elementi concreti in grado di suffragare una alternativa ricostruzione.
Coglie nel segno il AVV_NOTAIO generale laddove evidenzia che la difesa, senza contestare gli elementi probatori illustrati dalla Corte distrettuale, si limita a sostenere la tesi che occorrerebbe un accertamento giudiziale del reato «presupposto», come in tema di ricettazione, accostamento peraltro improprio, in quanto, in tema di ricettazione, l’estraneità del responsabile dal reato presupposto costituisce elemento della fattispecie, mentre in tal caso si tratta di condotta addebitabile alla stessa imputata.
Trattasi quindi di doglianza inammissibilmente generica.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso COGNOME consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME