Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11176 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11176 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OLBIA il DATA_NASCITA
avverso la ‘sentenza del 11/09/2025 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
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Oggi,
25 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.s ‘a NOME NOME
Sent. n. sez. 423/2026
UP – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Motivazione Semplificata
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino di conferma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Asti che lo condannava alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 7, comma 1 d.l. 4/2019, convertito nella legge 26/2019. Unitamente alla sentenza predetta, il ricorrente impugna l’ordinanza di fatto emessa in data 11 settembre 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di rinvio per completare la restituzione all’INPS di quanto indebitamente percepito.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che non fosse rilevante la circostanza della assenza in atti del quadro NUMERO_DOCUMENTO della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che, secondo l’assunto accusatorio, sarebbe stato falsamente compilato in relazione all’omessa dichiarazione del reddito percepito nelle annualità rilevanti ai fini della citata DSU, ed altresì nella parte in cui ha ritenuto che ai fini della valutazione di responsabilità per il reato ascritto non fosse necessario determinare il valore ai fini ISEE dei due immobili (non dichiarati e di esclusiva proprietà dell’imputato), essendo emerso che il relativo valore a fini IMU fosse superiore alla soglia di rilevanza fissata in euro trentamila.
Il secondo motivo deduce erronea applicazionehlla legge penale e mancanza della motivazione con riferimento all’invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in ragione della circostanza che, ove anche fossero stati dichiarati il dato reddituale e le possidenze immobiliari omessi, l’imputato avrebbe comunque avuto diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza e che, comunque, il COGNOME aveva prodotto alla Corte di appello la ricevuta di versamento di euro 1.387,95 chiedendo applicarsi la speciale causa di non punibilità in ragione di tale positiva condotta susseguente al reato.
Il terzo motivo censura erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria sostitutiva, motivata dalla Corte territoriale in ragione della circostanza che non vi fossero “… elementi in atti per ritenere che l’imputato possa effettuare il pagamento della sanzione sostitutiva…”, anziché, come previsto dalla legge, affermare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dal condanNOME.
Il quarto motivo deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità: la censura è articolata con riferimento all’omessa motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio formulata dalla parte, istanza sull quale la Corte si era riservata di decidere in camera di consiglio, all’esito della
quale pronunciava dispositivo di conferma della sentenza di primo grado senza alcuna motivazione quanto all’istanza di rinvio.
Nelle more dello svolgimento dell’udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria con la quale ha comunicato che l’imputato ha provveduto alla restituzione del residuo importo indebitamente percepito, insistendo quindi per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nonché memoria di replica alle conclusioni scritte della Procura Generale.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo di ricorso. Il quarto motivo di ricorso è infondato, le ulteriori censure devono ritenersi assorbite.
1.1. Va preliminarmente affrontato il quarto motivo, dedotto con riferimento alla violazione di norma processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di questione in rito, precisando che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest’ultimo. (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g., p.c. in proc. f e altri, Rv. 273525 – 01). Sul punto si osserva che dal verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello in data 11 settembre 2025 risulta che, dopo le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, il difensore produceva fotocopia del pagamento del 50% della sanzione, che l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni e che all’esito il difensore concludeva richiamando i motivi di appello, insistendo per l’accoglimento del ricorso e chiedendo eventuale rinvio per produrre prova del restante pagamento. All’esito della camera di consiglio la Corte territoriale emetteva il dispositivo di conferma della sentenza emessa in primo grado. Ne discende che la richiesta di rinvio trova implicita r5iosta negativa nell’emissione del dispositivo di sentenza e nella struttura argomentativa della sentenza in punto di esclusione della applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. svolta dalla Corte. Per l’effetto, il motivo articolato sul punto è inammissibile.
1.2 II primo motivo di ricorso è, invece, fondato. Come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente, anche con l’atto di appello, aveva formulato specifica
censura con riferimento alla carenza in atti del documento relativo alla casella FC 8 della DS1.1, dedicata ai redditi conseguiti. Dalla lettura della sentenza emerge che sul punto la Corte abbia erroneamente ritenuto irrilevante l’assenza della casella richiamata, laddove invece la contestazione aveva riguardo proprio alla omessa dichiarazione del dato reddituale che in tale documento doveva essere indicato. Sotto altro profilo, si osserva che a fronte di specifica censura svolta sul punto con l’atto di appello (primo motivo), la Corte neppure ha confutato la deduzione formulata con riferimento alla assenza di ogni dichiarazione relativa al reddito dell’imputato, con ciò incorrendo in manifesta illogicità della motivazione avendo ritenuto la falsità di una dichiarazione senza averne verificato il contenuto, ed anzi la relativa esistenza. Quanto, poi, alla omessa dichiarazione delle possidenze immobiliari, in risposta a specifico motivo di appello, la Corte si è limitata a ribadir che al riguardo fosse decisivo che l’imputato fosse proprietario di due immobili e che gli stessi avessero un valore a fini IMU superiore alla soglia prevista. Tuttavia, nessuna motivazione viene svolta con riferimento all’utilizzo, quale parametro, del valore IMU degli immobili, anziché del relativo ISEE, né si argomenta sulla coincidenza di tali parametri ai fini della determinazione del valore soglia ed anzi si deduce che, sul punto, l’imputato non abbia assolto all’onere quantomeno di allegazione su di lui gravante benché ttel dalla lettura della sentenza di primo grado risulti che per uno dei due immobili (quello di Vinchio) risultava dagli atti i relativo pignoramento (pagina due della sentenza di primo grado). Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale merita censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l’assorbimento delle ulteriori questioni proposte con il secondo ed il terzo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Torino.
Così è deciso, 03/03/2026