Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21885 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME N.V. – SUCCURSALE DI MILANO parte offesa nel procedimento
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice procedente per l’ulteriore corso,/
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 9 marzo 2022, emise decreto di archiviazione nel procedimento penale a carico di ignoti, per il reato di frode informatica.
In tale procedimento, l’istituto bancario ricorrente risultava essere persona offesa.
Il decreto di archiviazione fu emesso con procedura de plano, essendosi ritenuta inammissibile l’opposizione della banca ricorrente per mancanza di legittimazione, venendo essa ritenuta quale soggetto danneggiato e non persona offesa dall’ipotizzato reato.
Avverso tale decreto di archiviazione la banca ricorrente propose reclamo al medesimo Tribunale, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., norma che prevede, per tale incombente, il termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione.
Il Tribunale, con ordinanza dell’i dicembre 2022, aveva dichiarato inammissibile il reclamo, evidenziandone la tardività, giacché, come si legge testualmente “il decreto di archiviazione del procedimento è pervenuto a conoscenza della reclamante in data 18 marzo 2022 e il reclamo è stato presentato solo in data 5 aprile 2022, ovvero il diciottesimo giorno successivo all’avvenuta comunicazione del decreto all’interessata’.
In data 28 marzo 2023, la ricorrente presentava, al medesimo Tribunale, una richiesta di revoca dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo in quanto intempestivo, sostenendo, al contrario, il rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla legge, secondo quanto documentato in ordine all’avvenuto deposito del reclamo per via telematica.
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine a tale richiesta di revoca, declinando la propria competenza in quanto l’interessata avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE Milano eccepisce l’abnormità di tipo funzionale di tale provvedimento, che avrebbe determinato una stasi irreversibile del procedimento.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ed, in particolare, del principio previsto dall’art. 468 cod. proc. pen. della revocabilità dei provvedimenti diversi dalle sentenze, rimedio diverso rispetto alla non impugnabilità prevista, nel caso di specie, dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come ha correttamente evidenziato la ricorrente, nel caso in esame deve essere applicato il principio di diritto secondo il quale, l’ordinanza del tribunale che abbi erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l’archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge,
che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l’ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281693 – 01).
Dalla lettura della motivazione di tale decisione di legittimità e conformemente al sistema che regola la competenza nei casi di opposizione al decreto di
archiviazione e di conseguente reclamo, in nessun caso è ammesso il ricorso per cassazione.
Ciò vale tanto per il reclamo previsto dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., quanto per l’eventuale richiesta di revoca dell’ordinanza che dichiara
l’intempestività del reclamo, da proporsi, secondo quel che si è evidenziato in diritto, davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza di inammissibilità;
a ciò, la ricorrente aveva correttamente provveduto.
La conseguenza è, dunque, che il Tribunale non poteva declinare, in favore della
Corte di cassazione, la propria competenza a decidere sulla richiesta di revoca dell’ordinanza di inammissibilità del reclamo ed il provvedimento impugnato ha
determinato una stasi funzionale del procedimento, essendo per questo abnorme.
Deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Sez. U, n. 26 del 26/01/2000, COGNOME; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso, il 09/04/2025.