Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25649 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25649 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 13/05/2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da NOME COGNOME essendo venuto meno l’interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e 35bis ord. pen.
Il provvedimento era stato emesso de plano e senza contraddittorio senza che ne sussistessero i presupposti e con una motivazione che non rendeva chiari i suoi contenuti. Sarebbe irrilevante il trasferimento in altro istituto per il principio della perpetuatio jurisdictionis .
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Secondo il persuasivo e costante orientamento di legittimità, «in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza Ł riconducile al “genus” dell’impugnazione, sicchØ la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza»
(Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281896 – 01).
Peraltro, essendo stato investito il Tribunale di sorveglianza, opera la regola secondo la quale «l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al presidente del collegio la competenza funzionale
a dichiarare “de plano” con decreto, nei casi ivi previsti, l’inammissibilità della richiesta, potendo, invece, il collegio deliberarla solo con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, sicchØ il provvedimento di inammissibilità emesso “de plano” dal collegio Ł affetto da nullità assoluta e insanabile» (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 – 01; analogamente Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv. 191595-01).
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino:
P.Q.M
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME