Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22570 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/04/2025
R.G.N. 177/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Calabrese NOME nato a Palermo 04/04/1952
Calabrese NOME nata a Palermo il 22/01/1951
rappresentati e difesi entrambi dall’avv. NOME COGNOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 30/10/2024 dal Tribunale di Enna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto; lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile, in quanto non tempestivo, il reclamo presentato in data 14/09/2024, ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso il 26/08/2024 dal Giudice di Pace di Enna nell’ambito del procedimento n. 20/2024 RGNR in relazione al quale il pubblico ministero aveva avanzato richiesta in tal senso con successiva opposizione proposta dalle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia nell’interesse di entrambe le persone offese proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 410 bis del codice di rito e dell’art. 1 legge n. 742 del 1969.
Rileva il ricorrente che il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in quanto presentato oltre il termine quindicinale previsto dall’art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. che ha calcolato a decorrere dal giorno 26/08/2024 (data di notifica alle persone offese del decreto di archiviazione) e che, dunque, esso fosse decorso al momento del deposito (14/09/2024).
Il giudice, tuttavia, nel computo del termine in questione avrebbe dovuto considerare che la notifica del provvedimento reclamato Ł stata eseguita alle persone presso lo studio dei difensori (a mezzo PEC) durante il periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, in virtø del quale il decorso dei termini processuali Ł sospeso dal 1 al 31 agosto e – ove abbia inizio durante il periodo di sospensione ( come nel caso di specie)- l’inizio stesso Ł differito alla fine di detto periodo.
Il termine per proporre reclamo decorreva, dunque, dal 1 settembre 2024 e non dal 26 agosto e pertanto il reclamo era stato proposto tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.
L’art. 410-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 33, della legge n. 103 del 23/06/ 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito) consente la presentazione di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, ma esclude che contro la decisione sul reclamo medesimo (indicata espressamente come ‘ non impugnabile’) sia proponibile ricorso per cassazione per dedurne la illegittimità per uno dei vizi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen., come nel caso di specie ove il ricorrente denunzia la violazione di legge per erronea valutazione di intempestività del reclamo.
Il provvedimento qui censurato Ł, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, tuttavia alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata Ł consentito – come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che il collegio ribadisce- quale rimedio per ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato al medesimo giudice che l’ha pronunciato (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, COGNOME c/ COGNOME, Rv. 281693; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, COGNOME c/ COGNOME, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/201, COGNOME, Rv. 272956).
2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, non va invece disposta la condanna al versamento di un’ammenda, in ragione della sussistenza del diritto di esperire il rimedio avverso l’atto gravato, pur essendo risultata errata la scelta dello strumento impugnatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME