Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5291  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
 Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l’istanza risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. da NOME COGNOME rispetto a molteplici periodi di detenzione.
Il Giudice a quo rilevava che i periodi antecedenti al 2010 non fossero riferibili al titolo in esecuzione al momento della presentazione dell’istanza, ossia la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 13/02/2020, eseguita con ordine di carcerazione del 17/09/2021. Essendo decorsi più di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione per quei titoli, il Magistrato di sorveglianza rilevava l’intervenuta decadenza dall’azione.
Raggiungeva la medesima conclusione con riferimento alla detenzione subita dal 16/06/2010 al 05/07/2013 (espiazione della pena comminata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in ordine a reati in continuazione con quelli di cui al titolo in esecuzione) e dal 11/10/2012 al 06/01/2013 (periodo di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare). In tal caso, il Giudice evidenziava che tali periodi erano astrattamente riferibili al titoio in esecuzione: era tuttavia intervenuta la decadenza dall’azione, poiché la domanda risarcitoria era stata presentata dopo sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo.
Avverso tale pronuncia, COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad un solo motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 35-ter ord. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., osservando che i periodi di carcerazione intercorsi tra il 16/06/2010 e il 06/01/2013 sono compresi nel provvedimento di cumulo adottato il 17/09/2021: stante l’unitarietà della pena, il Giudice a quo non avrebbe quindi potuto dichiarare l’inammissibilità della domanda, dovendo invece considerare che l’esecuzione pregressa non era slegata da quella in corso.
 Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Considerato in diritto
L’impugnazione va qualificata come reclamo e trasmessa per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, avendo il Magistrato di sorveglianza deciso, con ordinanza, dopo l’udienza in contraddittorio delle parti.
 Invero, ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. « salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso» alle parti (comma 1). Avverso tale decisione è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza (comma 4), il cui provvedimento è ricorribile per cassazione (comma 4-bis).
Si tratta di un modulo procedimentale alternativo e non concorrente rispetto a quello previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 35bis ord. pen. per il solo caso di manifesta inammissibilità del reclamo che debba essere dichiarata prima della fissazione dell’udienza camerale partecipata. In tal caso, il giudice pronuncia decreto inaudita altera parte ricorribile per Cassazione.
Pertanto, una volta che sia stato incardinato il procedimento partecipato di cui all’art. 35-bis ord. pen., lo schema procedimentale da seguire resta quello partecipato anche laddove il Magistrato di sorveglianza non si sia pronunciato sul merito del reclamo, dichiarando l’istanza inammissibile.
Va in questo senso ribadito il principio secondo il quale «avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza resa sull’istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al Tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., salvo che il Magistrato di sorveglianza dichiari l’inammissibilità della richiesta, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal primo comma del predetto art. 35 bis), perché in tal caso il provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cassazione» (Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237).
Poiché l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da COGNOME deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Così deciso, il 13 ottobre 2023.