Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato in Albania il 15/11/1975
avverso l’ordinanza del 23/4/2024 del Magistrato di Sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 23.4.2024, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art. 582 cod. proc. pen. un reclamo, presentato ai sensi dell’art. 69-bis L. n. 354 del 1975 nell’interesse di COGNOME avverso il provvedimento in data 19.1.2024 del Magistrato di Sorveglianza di Bologna di rigetto di un’istanza di riduzione pena per liberazione anticipata.
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In particolare, la declaratoria di inammissibilità è stata adottata perché “il reclamo è stata avanzato presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna invece che presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Ufficio di Sorveglianza)”.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen.
Evidenzia che la cognizione del reclamo previsto dall’art. 69-bis Ord. Pen. in materia di liberazione anticipata spetta al Tribunale di sorveglianza e non al Magistrato di sorveglianza. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione, con la conseguenza dell’applicazione del procedimento di cui all’art. 678 cod. proc. pen. espressamente richiamato in caso di reclamo. Il sistema, dunque, attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull’istanza di liberazione anticipata e al Tribunale di sorveglianza collegiale la cognizione del reclamo avverso tale decisione.
Pertanto, la declaratoria di inammissibilità del reclamo che sia emessa dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza costituisce, secondo la Corte di cassazione, inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) 179 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità è stata opera dello stesso Magistrato di sorveglianza anziché del collegio e, peraltro, è stata adottata de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., disposizione che riguarda i soli casi di una richiesta identica ad altra rigettata oppure priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 69-bis Ord. Pen., il quale, al comma 3, prevede che, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, l’interessato può proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
Il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità mediante applicazione dell’art. 582 cod. proc. pen., il quale prevede al comma 1 che l’atto di impugnazione sia depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre la L. 354 del 1975 prevede invece al comma 3
dell’art. 69 -bis che il reclamo vada depositato al Tribunale di sorveglianza competente per territorio e non all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato.
Con requisitoria scritta trasmessa il 15.9.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
In tema di procedimento di sorveglianza, infatti, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al “genus” dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/0/2021, Rv. 281896 – 01).
Di conseguenza, il provvedimento impugnato è viziato, in quanto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato deciso de plano senza essere sottoposto al vaglio del collegio, organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex art. 69-bis L. n. 354 del 1975, del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento in tema di liberazione anticipata.
L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione.
Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero a una richiesta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza. Questa è la ragione per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ove si ritenga che ricorra una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1 n. 31408 del 18.6.2021, non mass.) ;’ 44é, it-t-
Deve essere riaffermato, dunque, il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla
costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (cfr., oltre che le pronunce già sopra citate, anche Sez. 1, n. 20010 del 2/2/2016, Rv. 267203 – 01).
Per tale motivo, che assorbe anche la doglianza espressa con il secondo motivo relativo al merito della pronunciata inammissibilità, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna affinché, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, l’esame del reclamo proposto da NOME COGNOME venga svolto innanzi al collegio l.—Ge , fLe.12.-
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Così deciso il 25.10.2024