Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7257 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COGNOME DI SICILIA il 10/06/1948 parte offesa nel procedimento
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/10/1959
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen proposto nell’interesse di NOME NOME avverso il decreto di archiviazione emesso il 13 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 148 cod. proc. pen.
Deduceva, in particolare, che il COGNOME aveva avuto accesso al fascicolo processuale in data 1 settembre 2023, che in pari data la Procura della Repubblica aveva notificato al Fazio il citato decreto di archiviazione, senza tuttavia che la notifica andasse a buon fine, notifica che si perfezionava solo il 5 settembre 2023, e che in data 20 settembre la difesa del COGNOME aveva proposto reclamo avverso il detto decreto, e dunque entro il termine previsto, che nella specie aveva iniziato a decorrere dal 5 settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, l’ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l’archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l’ha pronunciata (v., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281693 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2024