Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27016 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1580/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso il decreto del 13/05/2024 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con decreto reso il 13 maggio 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso ‘decisione su reclamo’ resa ai sensi dell’art. 35bis , in relazione all’art. 69, comma 6, lett. b) , legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.).
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la proposizione del reclamo avesse dato vita a un procedimento con riferimento al quale sussisteva la carenza di interesse del detenuto, a seguito del suo avvenuto trasferimento, da tempo, in altra struttura, situazione inquadrata dal decidente nella fattispecie di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento con l’adozione dei provvedimenti consequenziali e prospettando un unico motivo con cui ha dedotto violazione degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. e dell’art. 35bis Ord. pen., in relazione all’art. 24 Cost.
Secondo il ricorrente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha adottato un provvedimento in contrasto con la consolidata elaborazione di legittimità, non avendo egli il potere di dichiarare inammissibile il suddetto reclamo.
La difesa ha rilevato anche che il decreto non risulta per nulla chiaro e non ha posto il destinatario dell’atto in condizione di comprendere agevolmente il motivo del mancato accesso all’esame del merito, non essendo indicati la data dell’istanza del detenuto, nØ l’oggetto, nØ altri elementi idonei a far capire di cosa si trattasse.
Anche il principio costituito dalla perpetuatio iurisdictionis risulta, secondo il ricorrente, violato dalla determinazione impugnata.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
sostenendo che, nel caso in esame, Ł stata correttamente applicata la disciplina prevista dall’art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di istanza per la quale Ł emersa la carenza di interesse, in quanto essa riguardava un provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un soggetto del quale, nel decreto impugnato, si menzionano i dati identificativi e l’attuale luogo di restrizione, luogo che risulta da lungo tempo essere un’altra Casa circondariale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato e va accolto nei sensi che seguono.
2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza Ł l’avere – con riferimento all’esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza – deciso (oltre che de plano ) senza sottoporre la stessa al vaglio del collegio, organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 69bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza.
Infatti, per quanto Ł dato desumere dagli elementi esposti, al di là della notevole genericità del contenuto del decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, il provvedimento impugnato Ł intervenuto a seguito di reclamo del detenuto avverso la ‘decisione’, ossia avverso il provvedimento emesso in prima fase dal Magistrato di sorveglianza nella materia indicata (artt. 69, comma 6, lett. b , e 35bis Ord. pen.), vale a dire in materia di dedotto attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto: materia per la quale la suddetta disciplina contempla la proposizione della relativa istanza-reclamo al magistrato di sorveglianza e, poi, avverso la corrispondente decisione il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza.
In ordine a tale punto, Ł – in via preminente rispetto alla stessa questione della genericità del contenuto del provvedimento impugnato – da considerarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione.
Il Collegio, sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, Ł affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a) , cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 – 01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 267203 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970 – 01).
In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano , ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che Ł riconducile al genus dell’impugnazione. Questa Ł la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del
presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 16465 del 08/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.; Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, COGNOME, non mass.).
Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (sulla rilevabilità di ufficio: Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524 – 01), e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.
Di conseguenza. si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280524 – 01) al Tribunale di sorveglianza di Torino per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato a rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 07/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME