Reclamo generico: La Cassazione ribadisce l’obbligo di motivi specifici
L’ordinanza n. 45461/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, in particolare nel contesto del diritto penitenziario. La decisione sottolinea come un reclamo generico, privo di censure specifiche e dettagliate, non possa superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere i principi affermati dai giudici di legittimità.
I fatti del caso: la censura di una cartolina e il reclamo
La vicenda ha origine dalla decisione del Magistrato di Sorveglianza di Sassari di censurare una cartolina indirizzata a un detenuto. Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza.
Tuttavia, l’atto di reclamo si basava su una motivazione estremamente scarna e vaga. Il detenuto, infatti, si limitava a riportare la motivazione del provvedimento di censura (“che non si capisce il mittente, e che significa. Bisogna censurarla”) senza articolare alcuna critica giuridica specifica. Anzi, nello stesso atto, riservava al proprio difensore il compito di esporre in un secondo momento i motivi a sostegno dell’impugnazione.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Sorveglianza, investito della questione, ha dichiarato il reclamo inammissibile. La ragione è semplice e diretta: l’atto era completamente privo di motivi. Una generica espressione di dissenso non è sufficiente a integrare i requisiti richiesti dalla legge per un’impugnazione valida.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali:
1. La violazione dell’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario, sostenendo che la frase contenuta nel reclamo fosse sufficiente a costituire un valido motivo di doglianza.
2. La violazione di diverse norme costituzionali e di legge (artt. 3, 21, 24 Cost. e altre disposizioni) relative alle modalità di trattenimento della corrispondenza censurata.
Il problema del reclamo generico davanti alla Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, confermando pienamente la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La questione centrale ruota attorno al concetto di reclamo generico e ai requisiti minimi che un atto di impugnazione deve possedere per essere considerato ammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha qualificato il primo motivo di ricorso come manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che un reclamo, per essere valido, deve contenere una vera e propria censura, ovvero una critica argomentata del provvedimento impugnato. La semplice affermazione di disaccordo, come quella presentata dal detenuto, non costituisce un motivo di impugnazione ai sensi di legge.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo. Su questo punto, è stato applicato un principio fondamentale del diritto processuale: l’inammissibilità originaria di un atto di impugnazione impedisce di introdurre, per la prima volta nel successivo grado di giudizio, motivi di ricorso nuovi e diversi. Poiché il reclamo iniziale era nullo per genericità, il detenuto non poteva “rimediare” presentando argomentazioni dettagliate solo davanti alla Cassazione.
Conclusioni: l’importanza della specificità degli atti di impugnazione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: ogni impugnazione deve essere sorretta da motivi specifici, chiari e pertinenti. Un reclamo generico o un atto che si limita a manifestare dissenso senza argomentare le proprie ragioni è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Questa decisione serve da monito sulla necessità di redigere gli atti giudiziari con cura e precisione, evitando formulazioni vaghe che possono compromettere l’esito del giudizio fin dalle sue fasi preliminari. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende (€ 3.000) sottolinea ulteriormente la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È sufficiente manifestare un generico dissenso per proporre un reclamo valido?
No, secondo la Corte di Cassazione, un reclamo, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici e articolati. Una generica frase che manifesta mero disappunto, senza una vera e propria censura giuridica, rende il reclamo inammissibile.
Se un reclamo viene dichiarato inammissibile in primo grado, è possibile presentare nuovi motivi di ricorso in Cassazione?
No. L’inammissibilità originaria del reclamo non consente di dedurre per la prima volta in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) nuove e diverse censure che non erano state formulate nell’atto iniziale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45461 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45461 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari il 22/2/2023;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 18 ter ord. pen. in quanto la censura posta a fondamento del reclamo, “che non si capisce il mittente, e che significa. Bisogna censurarla”, relativo alla censura di una cartolina, sarebbe sufficiente;
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 3, 21, comma 2, e 24 cost., 18 reg. int. e degli artt. 18 circolare DAP del 2017 e 18 ter ord. pen. e 38, comma 10, D.P.R. 230/2000 in ordine alle modalità di trattenimento della cartolina sottoposta a censura;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto come correttamente evidenziato dal Tribunale il reclamo risulta privo di motivi e, pertanto, è inammissibile non potendo ritenersi che la generica frase inserita nell’atto articoli una vera e propria censura, la stessa, infatti, è formulata nei termini dell’affermazione tesa a manifestare esclusivamente disappunto, tanto che nello stesso atto il detenuto riserva al proprio difensore di articolare i motivi sui quali fondare l’impugnazione, quali, ad esempio, avrebbero potuto essere quelli oggi indicati nel secondo motivo
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che l’inammissibilità originaria del reclamo, non consente di dedurre ora per la prima volta in sede di legittimità le censure oggetto del secondo motivo;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023