Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha
rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME di acquistare un porta CD in stoffa;
Rilevato che nell’impugnazione si deduce la violazione di legge in quanto il reclamo è stato
deciso dal magistrato di sorveglianza de plano, la violazione di legge quanto alla carenza grafic e sostanziale della motivazione, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione quant
rigetto della richiesta;
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuto di dover applicare la discipli
di cui all’art. 35 ord. pen., ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento qu ricorso per cassazione e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte;
Rilevato che l’impugnazione sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per
cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell’art. 35 ord. p ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi
1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263362 – 01);
Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall’avv. COGNOME
COGNOME che evidenzia come in altre situazioni analoghi reclami sono stati trattenuti in decisione
Tribunale di sorveglianza;
Rilevato altresì che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la qualificazione di reclamo generico proposto ex art. 35 ord. pen. attribuita dal magistrato sorveglianza appare corretta poiché il provvedimento si riferisce a una situazione che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano aff alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282010 – 01);
Rilevato che l’inammissibilità “originaria” del ricorso determina la mancata instaurazione del rapporto processuale per cui le ulteriori censure non sono scrutinabili da questa Corte;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.