Archiviazione senza avviso? Ecco come il reclamo ex art. 410-bis salva i diritti della vittima
Il percorso della giustizia penale è complesso e ricco di garanzie per tutte le parti coinvolte. Una di queste è il diritto della persona offesa di essere informata e di opporsi a una richiesta di archiviazione. Ma cosa succede se questo diritto viene violato? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione non preclude la tutela, grazie all’istituto del reclamo ex art. 410-bis del codice di procedura penale e al principio di conservazione degli atti.
I Fatti del Caso: La richiesta di archiviazione e l’opposizione
Nel caso in esame, una cittadina, vittima di presunti reati di truffa, appropriazione indebita ed estorsione, si era vista archiviare il procedimento penale a carico dei soggetti da lei denunciati. La decisione era stata presa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale competente.
La persona offesa, tuttavia, lamentava due vizi fondamentali nel provvedimento: in primo luogo, la mancata instaurazione del contraddittorio, ovvero non le era stata data la possibilità di discutere le sue ragioni in un’udienza prima della decisione di archiviare. In secondo luogo, riteneva la motivazione dell’ordinanza incongrua e carente. Per questi motivi, aveva deciso di impugnare direttamente il provvedimento presentando un ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: La qualificazione del ricorso come reclamo ex art. 410-bis
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato che lo strumento corretto per contestare un decreto di archiviazione emesso senza il dovuto avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta non è il ricorso per cassazione, bensì altri rimedi specifici previsti dalla legge. Tra questi, spicca il reclamo ex art. 410-bis del codice di procedura penale.
Anziché dichiarare inammissibile il ricorso per l’errore formale, la Corte ha applicato un importante principio giuridico: quello della conservazione degli atti e del favor impugnationis. In base a questo principio, se un atto di impugnazione ha i requisiti di forma e sostanza di un altro mezzo di impugnazione, può essere ‘convertito’ in quello corretto. Di conseguenza, la Corte ha qualificato l’impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come reclamo ex art. 410-bis, e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale territorialmente competente, che dovrà decidere sulla fondatezza delle lamentele della persona offesa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la normativa e la giurisprudenza consolidata. Quando un decreto di archiviazione viene pronunciato omettendo di avvisare la persona offesa che ne aveva fatto esplicita richiesta, il sistema processuale prevede rimedi specifici. Questi includono la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), l’opposizione della persona offesa (art. 410 c.p.p.) e, appunto, il reclamo previsto dall’art. 410-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, destinato a contestare violazioni di legge e non vizi procedurali di questo tipo, che devono essere prima esaminati dal giudice del merito. Pertanto, per non vanificare il diritto della vittima a causa di un errore nella scelta dello strumento processuale, la Corte ha optato per la conversione dell’atto. Questa scelta si fonda sul principio del favor impugnationis, che mira a preservare, per quanto possibile, il diritto delle parti a far valere le proprie ragioni in giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la tutela della persona offesa nel processo penale: un errore formale non deve tradursi in una negazione della giustizia sostanziale. La decisione di riqualificare il ricorso in reclamo ex art. 410-bis dimostra la flessibilità del sistema nel correggere gli errori e garantire che il contraddittorio, se ingiustamente omesso, venga ripristinato. Per le vittime di reato, ciò significa che, anche di fronte a un’archiviazione ritenuta ingiusta e proceduralmente scorretta, esistono strumenti efficaci per far sentire la propria voce, e i giudici sono tenuti a interpretarli in modo da favorire la tutela dei diritti.
Cosa può fare la persona offesa se il procedimento viene archiviato senza che le sia stato notificato l’avviso, pur avendone fatto richiesta?
La persona offesa può esperire specifici rimedi previsti dalla legge, come l’opposizione (art. 410 c.p.p.) o il reclamo al tribunale (art. 410-bis c.p.p.), per contestare il provvedimento di archiviazione e chiedere l’instaurazione del contraddittorio.
Un ricorso sbagliato può essere considerato valido?
Sì, in base al principio del ‘favor impugnationis’ e della conservazione degli atti giuridici, un ricorso errato (in questo caso, un ricorso per cassazione) può essere riqualificato dal giudice e considerato come il mezzo di impugnazione corretto (in questo caso, un reclamo), a patto che ne possegga i requisiti di sostanza.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte non ha deciso nel merito della questione, ma ha qualificato l’impugnazione presentata come ‘reclamo ex art. 410 bis co 3 cod. proc. pen.’ e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, che è il giudice competente a valutare le ragioni della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA c/ COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del GIP del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME è proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del Gip del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 640, 646 e 629 cod. pen.
Eccepisce la ricorrente, in qualità di persona offesa e di opponente all’archiviazione, la mancata instaurazione del contraddittorio e l’incongruità della motivazione.
Va ribadito che avverso il decreto di archiviazione pronunciato senza l’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta sono esperibili i rimedi della
riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., dell’opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché del reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen., sicché come tale deve essere qualificato il ricorso per cassazione proposto – come nel caso di specie avverso il suddetto provvedimento, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez.5, ord. n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).
PQM
Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410 bis co 3 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma il 12/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Consigliere estensore
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Il Presidente