Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME ARTEMISIA nato a CROTONE il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME ARTEMISIA IMMACOLATA nato a CROTONE il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a COGNOME DI COGNOME il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a COGNOME DI COGNOME il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a COGNOME DI COGNOME il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
o
–
COGNOME NOME nato a STRONGOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
– la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Crotone; – la memoria difensiva con la quale l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o, in subordine, di rigettarlo;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 luglio 2023 (dep. il 5 luglio 2023) il Tribunale di Crotone ha rigettato la richiesta di revoca – così qualificato il ricorso per cassazione pres nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (cl. ’69), NOME COGNOME e COGNOME NOME – dell’ordinanza del 16 dicembre 2022 con la quale lo stesso Giudice aveva dichiarat inammissibile, perché tardivo, il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c:od. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (cl. ’32) per il reato di cui agli 110 e 476 cod. pen.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore dei predetti reclamanti ha presentato ric per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato l’abnormità del provvedimento in quanto i Tribunale, a fronte del ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza, ha provvedu su di esso invece che trasmettere gli atti a questa Suprema Corte.
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata, sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 582 cod. proc. pen., adducendo che il Tribunal erroneamente ritenuto tardivo il reclamo poiché non si è avveduto che esso era stato tempestivamente depositato a mezzo posta elettronica certificata presso il Tribunale di Cosenza il 12 ottobre 2021 (e che la successiva data del 18 ottobre 2021 è quella in cui il Tribuna Crotone lo ha ricevuto).
2.3. Con il terzo motivo – sempre sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – si è dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto decidere sull’impugnazione proposta e che comunque non avrebbe «dato avvertenza a tutte le parti processuali, così ledendo il principio del contradditorio, del termine di cinque giorni» prima dell’udienza per presen memorie scritte; ed avrebbe consentito alla difesa degli indagati di partecipare all’udi camerale che, invece, avrebbe dovuto essere non partecipata.
Il difensore degli indagati NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME ha presentato richiesta d trattazione orale; dunque, ha presentato memoria a confutazione dei ricorso per cassazione; ed ha rinunciato alla trattazione orale (il che esime dal rilevare che, procedendosi ai s dell’art. 611 cod. proc. pen., non è consentita la chiesta trattazione alla presenza delle a
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse.
È dirimente considerare che:
non è passibile di ricorso per cassazione l’ordinanza in data 16 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Crotone ha ritenuto tardivo e, dunque, inammissibile il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento;
invero, lo stesso art. 410-bis, comma 3, cit. a chiare lettere prevede che l’ordina resa dal tribunale all’esito del reclamo non è impugnabile; e la giurisprudenza di legitti nell’escludere l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa, ha indicato i casi i il reclamante può presentare al medesimo tribunale richiesta di revoca della decisione assunt (cfr. Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, COGNOME, Rv. 272956 – 01, e Sez. 6, ord. n. 175 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 272717 – 01, entrambe relative al caso, qui neppure prospettat in relazione all’ordinanza del 16 dicembre 2022, in cui il Tribunale deliberi sul reclamo se aver dato avviso alle parti dell’udienza fissata per la decisione);
ne deriva che i ricorrenti non hanno alcun interesse concreto ed attuale a proporre presente ricorso per cassazione, volto ad ottenere la declaratoria di abnormità e comunque l’annullamento della successiva ordinanza del 3 luglio 2023, con cui il Tribunale di Crotone riqualificato il precedente ricorso per cassazione (si ribadisce, avverso l’ordinanza resa dicembre 2022 ex art. 410-bis, comma 3, cit.) come richiesta di revoca (di tale ultimo provvedimento) e l’ha rigettata; difatti, il detto (precedente) ricorso per cassazione su provveduto il Tribunale – anche nell’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione avvers l’ordinanza oggi impugnata – dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile da questa Corte.
Il che rende superfluo dilungarsi sull’asserita sussistenza dei vizi addotti.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannat pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire lor profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/ Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2024.