Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1272/2025
NOME COGNOME
CC – 16/09/2025
NOME OCCHIPINTI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA parte offesa
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME ad ATESSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con ordinanza del 1¡ luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto lÕarchiviazione del procedimento iscritto nei
confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di diffamazione, rigettando lÕopposizione avanzata dalla persona offesa COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 595 cod. pen.
Il ricorrente contesta il provvedimento impugNOME, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe Çviolato il principio di veritˆ e continenzaÈ.
Il ricorso deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.
LÕart. 410-bis cod. proc. pen., in tema di Ònullitˆ del provvedimento di archiviazioneÓ, prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi di nullitˆ del decreto e dellÕordinanza di archiviazione.
In particolare, il decreto di archiviazione è nullo Çse è emesso in mancanza dellÕavviso di cui ai commi 2 e 3-bis dellÕarticolo 408 e al comma 1-bis dellÕarticolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto, senza che sia stato presentato lÕatto di opposizioneÈ. Il decreto di archiviazione è altres’ nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilitˆ o dichiara lÕopposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dellÕarticolo 410, comma 1.
LÕordinanza di archiviazione è nulla Çsolo nei casi previsti dallÕarticolo 127, comma 5È.
Il comma 3, invece, individua il giudice a cui indirizzare il reclamo avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari: nei casi di nullitˆ previsti dai commi 1 e 2, lÕinteressato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, pu˜ proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.
Un rimedio Ð il reclamo al tribunale in composizione monocratica Ð che lÕodierno ricorrente non ha, invece, attivato. Deve pertanto convertirsi lÕodierno ricorso in reclamo e devono trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dellÕart. 568 cod. proc. pen., che, al comma 5, dispone che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Qualificata lÕimpugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per il prosieguo. Cos’ deciso, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME