Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 23844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata nella Repubblica Ceca il 2/1/1977, parte offesa nel procedimento contro NOME NOMECOGNOME nato a BRUGNERA il 05/04/1955 avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone, con ordinanza depositata il 13/12/2024, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di COGNOME GabrieleCOGNOME indagato per i reati di cui agli artt. 614, comma 1, n. 2) e 392 cod. pen., per l’insussistenza dell’elemento soggettivo e l’inutilità di ulteriori indagini , stante l’impossibilità oggettiva di accertarlo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la persona offesa, NOME COGNOME
2.1. Col primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 409 e 125 cod. proc. pen., censurandosi l’ordinanza per non aver valutato adeguatamente gli elementi probatori indicati dalla querelante, correlati al giudizio civile intrapreso invano dal COGNOME i quali confermerebbero la sua piena consapevolezza di agire sul fondo altrui.
2.2. Col secondo motivo lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo l’ordinanza di archiviazione tenuto conto della relazione tecnica del geom. NOME COGNOME da cui emergeva che i lavori andassero fatti esclusivamente sul fondo di proprietà della ricorrente, circostanza che confermava la consapevolezza del COGNOME di agire sul fondo altrui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione va qualificata come reclamo ex art. 410bis e gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di Pordenone per il giudizio, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
A nteriormente all’entrata in vigore della legge 103/2017, questa Corte riconosceva la possibilità di ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 , comma 6, cod. proc. pen., il quale faceva tassativo richiamo alle ipotesi di nullità previste dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè ai casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381-01).
Dopo la novella di cui alla detta legge del 2017, l’ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa non è ricorribile per Cassazione, ma reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371-01).
Nella specie, il ricorrente ha censurato l’ordinanza di archiviazione deducendo il vizio di motivazione circa la ritenuta assenza dell’elemento soggettivo dei reati, senza, però, dedurn e l’abnormità, la quale soltanto avrebbe legittimato la proponibilità del ricorso per cassazione avverso detto provvedimento.
Ne consegue che il ricorso va riqualificato come reclamo, ex art. 410bis , comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per il giudizio.
Così è deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME