Reclamo ex art. 410 bis: la via maestra contro l’archiviazione
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta del corretto strumento di impugnazione è cruciale per la tutela dei diritti della persona offesa. Un errore può compromettere l’esito di una vicenda giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto fondamentale: il rimedio esperibile contro un decreto di archiviazione che dichiara inammissibile l’opposizione. La Corte ha ribadito che lo strumento corretto è il reclamo ex art. 410 bis del codice di procedura penale, e non il ricorso per cassazione.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato di cui all’art. 368 c.p. (calunnia) a carico di due indagati. Il Tribunale competente, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto l’archiviazione del procedimento. La persona offesa, ritenendo ingiusta tale decisione, aveva presentato un atto di opposizione. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso un decreto con cui, oltre a disporre l’archiviazione, dichiarava inammissibile l’opposizione. Convinta di aver subito una violazione di legge, la persona offesa ha impugnato tale decreto direttamente con ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato che il ricorso per cassazione non era lo strumento processuale corretto. La legge, infatti, prevede una specifica procedura per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione. Anziché dichiarare semplicemente inammissibile il ricorso, la Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Di conseguenza, ha qualificato l’impugnazione come reclamo e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente (in composizione monocratica) per il giudizio, come previsto dalla normativa.
Le motivazioni: il ruolo del reclamo ex art. 410 bis
La motivazione della Corte si fonda su una chiara disposizione normativa: l’articolo 410-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questo articolo stabilisce espressamente che contro il decreto del GIP che dichiara inammissibile l’opposizione all’archiviazione, la persona offesa può proporre reclamo ex art. 410 bis dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Si tratta, quindi, di un rimedio specifico e tassativo. Proporre ricorso per cassazione costituisce un errore procedurale. Tuttavia, la Cassazione ha scelto la via della conversione dell’atto, anziché quella della sanzione processuale, per non vanificare il diritto della parte di ottenere una revisione della decisione. Questo orientamento, supportato da precedenti giurisprudenziali, mira a garantire la massima effettività della tutela giurisdizionale.
Conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in esame offre un importante insegnamento pratico. Per la persona offesa che si vede dichiarare inammissibile la propria opposizione all’archiviazione, l’unica strada percorribile è quella del reclamo al Tribunale. Tentare la via del ricorso per cassazione, sebbene in questo caso abbia portato a una conversione dell’atto, rappresenta un rischio e un errore procedurale che potrebbe, in altri contesti, portare a una declaratoria di inammissibilità definitiva. La pronuncia conferma la volontà del legislatore e della giurisprudenza di creare un sistema di rimedi specifico e strutturato, la cui conoscenza è indispensabile per una difesa efficace.
Qual è il rimedio corretto se il GIP dichiara inammissibile l’opposizione all’archiviazione?
Il rimedio corretto previsto dalla legge è il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, come stabilito dall’articolo 410 bis del codice di procedura penale.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione invece del reclamo previsto dalla legge?
Sebbene il ricorso per cassazione sia un mezzo di impugnazione errato in questo specifico caso, la Corte di Cassazione può convertirlo nel corretto reclamo, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’, trasmettendo gli atti al giudice competente.
Perché la Corte di Cassazione ha convertito l’impugnazione errata invece di dichiararla semplicemente inammissibile?
La Corte ha applicato il principio generale della conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’. Questo principio mira a salvaguardare il diritto di impugnazione della parte, favorendo la validità dell’atto e la sua conversione nel mezzo corretto, piuttosto che sanzionare l’errore con l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 42984 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso il decreto di archiviazione del 13/05/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decreto del 13 maggio 2024, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di NOME e NOME NOME, indag per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., dichiarando inammissibile l’opposizione presentata persona offesa NOME.
Avverso tale decreto la persona offesa ha proposto ricorso nel quale deduce violazione dell’art. 410 cod. proc. pen.
Nei confronti del decreto del Gip che dispone l’archiviazione dichiarando inammissibile l’opposizione presentata dalla persona offesa non è proponibile ricorso per cassazione bensì reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica secondo quanto stabiliscono i commi 1 e 3 dell’art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (disciplin
pacificamente applicabile in ragione della data di adozione del provvedimento impugnato: Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01).
Il ricorso proposto dalla persona offesa – in conformità al principio generale conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis” va dunque convertito in reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente trasmissione degli atti a detto giudice (in termini, v. Sez. 5, ord. n. 354 del 30/09/ dep. 10/01/2022, Sonaro c. Battaglia, Rv. 282825 – 01).
P. Q. M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.
Così deciso il 3 ottobre 2024
grzTÓNE VI PENALE
1 —-