Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43529 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la riqualificazione delkimpugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 23 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da NOME COGNOME avverso quello con cui, 1’11 maggio 2022, il RAGIONE_SOCIALE di disciplina della RAGIONE_SOCIALE gli ha irrogato la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune.
Ha, in proposito, rilevato che NOME, avendo completamente espiato, il 7 luglio 2022, la pena, non può più beneficiare, in relazione a quel titolo detentivo, della liberazione anticipata, sicché è venuto meno il suo interesse a sindacare in sede giurisdizionale la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere disciplinare, che è imprescindibilmente legato alla possibilità di fruire della liberazione anticipata, previo l’accertamento, influenzato anche dall’eventuale commissione di illeciti disciplinari, della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge sul rilievo che l’ammissibilità del proposto reclamo prescinde dalla possibilità di beneficiare della liberazione anticipata.
Rileva, al riguardo, che, al netto della possibilità di ottenere la liberazione anticipata anche in relazione ad altri titoli detentivi, egli mantiene interesse ad impugnare la sanzione disciplinare, il cui annullamento potrebbe preludere alla formulazione di una richiesta risarcitoria in sede civile e che, comunque, costituisce fattore incidente sulla sua eventuale sottoposizione a regime di detenzione differenziati, oltre che, come accaduto proprio nel luglio 2022, sull’applicazione a suo carico di misure cautelari.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la riqualificazione dell’impugnazione in reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il provvedimento impugNOME, formalmente qualificato come ordinanza, risulta essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò
che, in materia di reclamo avverso provvedimenti disciplinari, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell’impugnazione.
In tal senso depone, invero, il combiNOME disposto degli artt. 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354, che assegna al Magistrato di sorveglianza il compito di provvedere, a norma dell’art. 35-bis, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa», nonché, nel caso di irrogazione delle sanzioni più gravose, di vagliare il merito dei provvedimenti adottati, e del comma 1 del menzioNOME art. 35-bis, a mente del quale «Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» e «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso» al reclamante ed all’amministrazione interessata.
Il COGNOME corretto COGNOME inquadramento COGNOME procedurale COGNOME dell’istituto COGNOME induce COGNOME il convincimento che il Magistrato di sorveglianza, nel pronunziarsi in termini di non luogo a provvedere per carenza di interesse, abbia, in sostanza, stimato la manifesta inammissibilità del reclamo, tale da legittimare una decisione non preceduta dall’instaurazione del contraddittorio e dalla fissazione di apposita udienza.
Ora, il Magistrato di sorveglianza, nel sancire la carenza di interesse di COGNOME a sindacare la sanzione disciplinare, ha compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, ha costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta e che, peraltro, ha preso in espressa considerazione solo l’incidenza del provvedimento impugNOME sulla eventuale concessione di periodi di liberazione anticipata e non anche gli ulteriori profili di interferenza tra l’irrogazione della sanzione disciplinare e la condizione personale, processuale o detentiva dell’istante, il quale, in caso di fissazione e svolgimento dell’udienza in camera di consiglio, li avrebbe potuti sottoporre alla valutazione dell’organo decidente; ferma restando, ovviamente, la piana libertà di apprezzamento delle questioni dedotte.
Così facendo, il Magistrato di sorveglianza si è determiNOME in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può
essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, COGNOME, Rv. 251490 – 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, COGNOME, Rv. 215368 – 01).
L’attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio del ,provvedimento impugNOME, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.